RICOGNIZIONE DEL DEBITO, RECESSO E DIVIETO DEL PATTO LEONINO
La Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10583, afferma la nullità di una scrittura privata recante una ricognizione di debito da parte di una s.r.l. in favore del socio, mediante la quale la società consentiva, nella sostanza, a quest’ultimo di recedere ottenendo una liquidazione pari all’importo di quanto versato a titolo di conferimento e di sovrapprezzo al momento della sottoscrizione della quota. Tale atto, infatti, neutralizzando il rischio imprenditoriale cui si sottopone incondizionatamente il socio con la sottoscrizione del capitale sociale, si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 2265, c.c., in quanto volta a escludere il socio da ogni partecipazione alle perdite.
Il socio della s.r.l. non può mai vantare un diritto di restituzione del conferimento in conto capitale versato al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, posto che il conferimento fa parte del capitale di rischio della società, e ciò neppure in caso di recesso, dovendo la liquidazione della quota determinarsi in base al valore della partecipazione al tempo in cui detto diritto viene esercitato, ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, peraltro, la società presentava perdite riconducibili alla previsione di cui all’art. 2482-ter, c.c., superiori al terzo e tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, di per sé non legittimanti il diritto di recesso, né tantomeno un diritto del socio a vedersi restituito il conferimento versato in conto capitale.
La Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10583, afferma la nullità di una scrittura privata recante una ricognizione di debito da parte di una s.r.l. in favore del socio, mediante la quale la società consentiva, nella sostanza, a quest’ultimo di recedere ottenendo una liquidazione pari all’importo di quanto versato a titolo di conferimento e di sovrapprezzo al momento della sottoscrizione della quota. Tale atto, infatti, neutralizzando il rischio imprenditoriale cui si sottopone incondizionatamente il socio con la sottoscrizione del capitale sociale, si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 2265, c.c., in quanto volta a escludere il socio da ogni partecipazione alle perdite.
Il socio della s.r.l. non può mai vantare un diritto di restituzione del conferimento in conto capitale versato al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, posto che il conferimento fa parte del capitale di rischio della società, e ciò neppure in caso di recesso, dovendo la liquidazione della quota determinarsi in base al valore della partecipazione al tempo in cui detto diritto viene esercitato, ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, peraltro, la società presentava perdite riconducibili alla previsione di cui all’art. 2482-ter, c.c., superiori al terzo e tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, di per sé non legittimanti il diritto di recesso, né tantomeno un diritto del socio a vedersi restituito il conferimento versato in conto capitale.