ACQUISTO MORTIS CAUSA DI QUOTA DI S.R.L. DA PARTE DI MINORE E DIRITTO DI VOTO
Trib. Milano, 7 marzo 2018
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza 7 marzo 2018 (in www.giurisprudenzadelleimprese.it), chiarisce come l’acquisto di partecipazioni di società a responsabilità limitata da parte del minore non sia soggetto ad autorizzazione da parte del giudice tutelare e che il genitore, in quanto titolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio minore, agendo iure proprio, non necessita dell’autorizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di voto.
Nel caso di specie, deceduto il socio di maggioranza, per una quota pari a circa il 90% del capitale, di una s.r.l., il coniuge superstite, chiamato a succedere insieme a due figli minori, provvedeva alla convocazione dell’assemblea per deliberare la revoca del socio di minoranza dalla carica di amministratore unico. L’assemblea deliberava col voto del coniuge superstite, espresso per l’intera partecipazione caduta in successione. Il socio di minoranza agiva per far dichiarare l’illegittimità della delibera, lamentando il mancato ottenimento da parte del coniuge superstite del socio deceduto dell’autorizzazione del giudice tutelare per il trasferimento delle quote mortis causa a favore dei figli minori nonché la mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare ai fini dell’espressione del voto.
Il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea, richiamando, su entrambi i profili, le conclusioni cui era giunto il giudice tutelare.
Quanto alla autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di un’impresa commerciale, infatti, si rileva come l’autorizzazione ex art. 320, c.c., sia richiesta – ai sensi degli artt. 2294 c.c., 2315 c.c. e 208 disp. att. trans c.c – solo per il caso di partecipazione del minore a società di persone aventi oggetto l’esercizio di un’attività commerciale e nella quale il minore assume una responsabilità illimitata (socio nelle società in nome collettivo e socio accomandatario); mentre l’acquisto da parte dei minori della qualifica di socio nella società a responsabilità limitata, in quanto non assimilabile alla posizione di imprenditore, non necessita dell’autorizzazione del Tribunale all’esercizio dell’impresa, dovendo unicamente essere autorizzati, ai sensi dell’art. 320 c.c. da Giudice Tutelare i singoli atti in cui si concreta la partecipazione societaria dei minori, in quanto eccedenti la straordinaria amministrazione.
Quanto, poi, all’esercizio del diritto di voto da parte del genitore, poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471 bis c.c. e 2352 c.c., il diritto di voto nelle deliberazioni delle assemblee societarie, sia ordinarie che straordinarie, spetta all’usufruttuario, e poiché il genitore è, ai sensi dell’art. 324, c.c., usufruttuario dei beni, l’esercizio di tale diritto avviene iure proprio e non in quanto rappresentante del minore, con la conseguenza che non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali
Trib. Milano, 7 marzo 2018
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza 7 marzo 2018 (in www.giurisprudenzadelleimprese.it), chiarisce come l’acquisto di partecipazioni di società a responsabilità limitata da parte del minore non sia soggetto ad autorizzazione da parte del giudice tutelare e che il genitore, in quanto titolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio minore, agendo iure proprio, non necessita dell’autorizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di voto.
Nel caso di specie, deceduto il socio di maggioranza, per una quota pari a circa il 90% del capitale, di una s.r.l., il coniuge superstite, chiamato a succedere insieme a due figli minori, provvedeva alla convocazione dell’assemblea per deliberare la revoca del socio di minoranza dalla carica di amministratore unico. L’assemblea deliberava col voto del coniuge superstite, espresso per l’intera partecipazione caduta in successione. Il socio di minoranza agiva per far dichiarare l’illegittimità della delibera, lamentando il mancato ottenimento da parte del coniuge superstite del socio deceduto dell’autorizzazione del giudice tutelare per il trasferimento delle quote mortis causa a favore dei figli minori nonché la mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare ai fini dell’espressione del voto.
Il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea, richiamando, su entrambi i profili, le conclusioni cui era giunto il giudice tutelare.
Quanto alla autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di un’impresa commerciale, infatti, si rileva come l’autorizzazione ex art. 320, c.c., sia richiesta – ai sensi degli artt. 2294 c.c., 2315 c.c. e 208 disp. att. trans c.c – solo per il caso di partecipazione del minore a società di persone aventi oggetto l’esercizio di un’attività commerciale e nella quale il minore assume una responsabilità illimitata (socio nelle società in nome collettivo e socio accomandatario); mentre l’acquisto da parte dei minori della qualifica di socio nella società a responsabilità limitata, in quanto non assimilabile alla posizione di imprenditore, non necessita dell’autorizzazione del Tribunale all’esercizio dell’impresa, dovendo unicamente essere autorizzati, ai sensi dell’art. 320 c.c. da Giudice Tutelare i singoli atti in cui si concreta la partecipazione societaria dei minori, in quanto eccedenti la straordinaria amministrazione.
Quanto, poi, all’esercizio del diritto di voto da parte del genitore, poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471 bis c.c. e 2352 c.c., il diritto di voto nelle deliberazioni delle assemblee societarie, sia ordinarie che straordinarie, spetta all’usufruttuario, e poiché il genitore è, ai sensi dell’art. 324, c.c., usufruttuario dei beni, l’esercizio di tale diritto avviene iure proprio e non in quanto rappresentante del minore, con la conseguenza che non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali