SCISSIONE SOCIETARIO E INAMMISSIBILITA’ DELL’ AZIONE REVOCATORIA
Scissione societaria e inammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901, c.c. (Trib. Napoli, 26 novembre 2018)
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 novembre 2018 (ne ilcaso.it), nega la configurabilità di un’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. di un atto di scissione.
Secondo il Tribunale, infatti, con riferimento alle operazioni di riorganizzazione societaria straordinarie, fusioni e scissioni, il legislatore – nel solco del principio di conservazione degli atti giuridici della vita societaria, che costituisce uno dei capisaldi della riforma del 2003 – ha ritenuto di disciplinare le fasi dei procedimenti secondo un sistema chiuso per il quale, perfezionatasi la vicenda societaria modificativa con l’iscrizione camerale e consumato un tempo per proporre opposizione avverso la stessa, art. 2503 c.c., l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata, art. 2504-quater che vale anche per la scissione per effetto del rinvio dell’art. 2506-ter.
Evidente è la volontà di assicurare un tempo contingentato, nell’interesse dei soci e dei creditori delle società coinvolte ed eventualmente pregiudicati dalla vicenda modificativa, durante il quale costoro possono reagire ed impedire il perfezionamento e l’efficacia degli atti pregiudizievoli, tempo che il legislatore fa coincidere con le singole fasi del processo modificativo
Decorso tale termine, divenuti definitivi gli atti di fusione e scissione, prevale l’interesse dei terzi a non vedere travolti i propri affari eventualmente posti in essere con le società beneficiarie, e la tutela dei creditori sarà garantita con il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2504-quater, comma 2, c.c. e con specifico riguardo alla scissione, con la responsabilità di ciascuna società di natura solidale per i debiti della società scissa che non trovassero soddisfazione presso l’obbligata principale, responsabilità che in ogni caso vale nei limiti del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria ovvero rimasto alla scissa, ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Non è, quindi, configurabile l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. là dove essa miri a recuperare il patrimonio originariamente posto dalla società scissa a garanzia delle proprie obbligazioni e trasferito alla società beneficiaria a tutela dei creditori della prima società perché destinata a sovrapporsi con il rimedio specifico di cui all’art. 2506-quater, che appare addirittura più snello e pratico perché operante sul piano dell’adempimento forzoso del condebitore solidale e non sul piano della garanzia del credito nella fase patologica dell’inadempimento, seppure con il meccanismo della sussidiarietà.
La sentenza si colloca, dunque, nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale (Trib. Napoli, 4 marzo 2013; Trib. Napoli 31 ottobre 2013, entrambi in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 111 e 115; Trib. Modena 22 gennaio 2010, in giurisprudenzamodenese.it; Trib. Bologna 1° aprile 2016 (in Riv. Not., 2016, 945, con commento di Ruotolo – Boggiali, (In)compatibilità fra scissione e azioni revocatorie; Trib. Roma 7 novembre 2016, in CNN Notizie del 13 dicembre 2016, con commento Ruotolo – Boggiali, Scissione societaria e (non assoggettabilità alla) revocatoria; App. Catania, 19 settembre 2017, in CNN Notizie del 12 febbraio 2018, con commento Ruotolo – Boggiali, Scissione societaria e revocatorie; per l’applicabilità della revocatoria, v. invece Trib. Palermo, 26 gennaio 2004, in Fallimento, 2004, 819 e in Giur. comm., II, 2007, con nota di Davigo, Brevi spunti su alcune questioni relative alla ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria; Trib. Livorno, 2 settembre 2003, in Fallimento, 2004, 1138, con nota di Montaldo, Scissione societaria e revocatoria fallimentare; Trib. Catania, 9 gennaio 2012, in Riv. Not., 2012, 728 e in Vita not., 2012, 278; Trib. Benevento, 17 settembre 2012, ne ilcaso.it; Trib. Venezia, 5 febbraio 2016, in Società, 2016, 503; Trib. Milano, 9 luglio 2015, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma 16 agosto 2016, in Riv. Not., 2016, 945; Trib. Pescara, 17 maggio 2017, in Società, 2017, 1082, con commento critico di Maltoni – Spolidoro, Revocatoria della scissione e direttiva europea) che esclude l’esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando, da un lato, come con l’art. 2504-quater il legislatore italiano ha inteso conferire stabilità alle fusioni e alle scissioni societarie, e che d’altro canto i creditori anteriori sono tutelati dalla normativa che da una parte consente loro di opporsi alla operazione (vedi art. 2503, c.c.), e per altro aspetto prevede la responsabilità solidale delle scisse “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato” (così l’ultimo comma dell’art. 2506-quater, c.c.); e, dall’altro lato, sottolineando come nella scissione manchi il presupposto per l’esercizio dell’azione, in quanto, la scissione non è un negozio traslativo, ma configura un’operazione a formazione progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente.
Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale di Napoli, riconosce come la dottrina sia divisa circa la natura strettamente modificativa statutaria degli istituti della fusione e della scissione e la valorizzazione dell’aspetto dispositivo-attributivo, e, tuttavia, ritiene che in realtà la struttura negoziale complessa abbia la sua essenza nella vicenda modificativa, mentre la causa concreta si atteggerà secondo i rispettivi spostamenti patrimoniali cui seguono i mutamenti dei diversi valori delle partecipazioni societarie, secondo il progetto di fusione/scissione.
In questo senso, prosegue il Tribunale, chi ritiene ammissibile l’azione di cui all’art. 2901 c.c. rispetto alla scissione tende a valorizzare il solo momento dispositivo in esso contenuto, trascurando che questo è solo un momento strumentale alla realizzazione della modificazione organizzativa dell’azienda tra diversi enti societari e che apparirebbe fortemente distonico travolgere il momento attributivo senza curarsi degli effetti che ciò produrrebbe sull’alterazione della modificazione organizzativa realizzata con la scissione/fusione, anche con riferimento al valore delle partecipazioni societarie che risulterebbe nuovamente travolto dalla vicenda revocatoria, e tutto ciò contro il dato normativo inequivoco che vuole la stabilità nell’ordinamento degli atti di fusione e scissione dopo l’iscrizione degli stessi nel registro delle imprese.
Scissione societaria e inammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901, c.c. (Trib. Napoli, 26 novembre 2018)
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 novembre 2018 (ne ilcaso.it), nega la configurabilità di un’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. di un atto di scissione.
Secondo il Tribunale, infatti, con riferimento alle operazioni di riorganizzazione societaria straordinarie, fusioni e scissioni, il legislatore – nel solco del principio di conservazione degli atti giuridici della vita societaria, che costituisce uno dei capisaldi della riforma del 2003 – ha ritenuto di disciplinare le fasi dei procedimenti secondo un sistema chiuso per il quale, perfezionatasi la vicenda societaria modificativa con l’iscrizione camerale e consumato un tempo per proporre opposizione avverso la stessa, art. 2503 c.c., l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata, art. 2504-quater che vale anche per la scissione per effetto del rinvio dell’art. 2506-ter.
Evidente è la volontà di assicurare un tempo contingentato, nell’interesse dei soci e dei creditori delle società coinvolte ed eventualmente pregiudicati dalla vicenda modificativa, durante il quale costoro possono reagire ed impedire il perfezionamento e l’efficacia degli atti pregiudizievoli, tempo che il legislatore fa coincidere con le singole fasi del processo modificativo
Decorso tale termine, divenuti definitivi gli atti di fusione e scissione, prevale l’interesse dei terzi a non vedere travolti i propri affari eventualmente posti in essere con le società beneficiarie, e la tutela dei creditori sarà garantita con il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2504-quater, comma 2, c.c. e con specifico riguardo alla scissione, con la responsabilità di ciascuna società di natura solidale per i debiti della società scissa che non trovassero soddisfazione presso l’obbligata principale, responsabilità che in ogni caso vale nei limiti del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria ovvero rimasto alla scissa, ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Non è, quindi, configurabile l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. là dove essa miri a recuperare il patrimonio originariamente posto dalla società scissa a garanzia delle proprie obbligazioni e trasferito alla società beneficiaria a tutela dei creditori della prima società perché destinata a sovrapporsi con il rimedio specifico di cui all’art. 2506-quater, che appare addirittura più snello e pratico perché operante sul piano dell’adempimento forzoso del condebitore solidale e non sul piano della garanzia del credito nella fase patologica dell’inadempimento, seppure con il meccanismo della sussidiarietà.
La sentenza si colloca, dunque, nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale (Trib. Napoli, 4 marzo 2013; Trib. Napoli 31 ottobre 2013, entrambi in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 111 e 115; Trib. Modena 22 gennaio 2010, in giurisprudenzamodenese.it; Trib. Bologna 1° aprile 2016 (in Riv. Not., 2016, 945, con commento di Ruotolo – Boggiali, (In)compatibilità fra scissione e azioni revocatorie; Trib. Roma 7 novembre 2016, in CNN Notizie del 13 dicembre 2016, con commento Ruotolo – Boggiali, Scissione societaria e (non assoggettabilità alla) revocatoria; App. Catania, 19 settembre 2017, in CNN Notizie del 12 febbraio 2018, con commento Ruotolo – Boggiali, Scissione societaria e revocatorie; per l’applicabilità della revocatoria, v. invece Trib. Palermo, 26 gennaio 2004, in Fallimento, 2004, 819 e in Giur. comm., II, 2007, con nota di Davigo, Brevi spunti su alcune questioni relative alla ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria; Trib. Livorno, 2 settembre 2003, in Fallimento, 2004, 1138, con nota di Montaldo, Scissione societaria e revocatoria fallimentare; Trib. Catania, 9 gennaio 2012, in Riv. Not., 2012, 728 e in Vita not., 2012, 278; Trib. Benevento, 17 settembre 2012, ne ilcaso.it; Trib. Venezia, 5 febbraio 2016, in Società, 2016, 503; Trib. Milano, 9 luglio 2015, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma 16 agosto 2016, in Riv. Not., 2016, 945; Trib. Pescara, 17 maggio 2017, in Società, 2017, 1082, con commento critico di Maltoni – Spolidoro, Revocatoria della scissione e direttiva europea) che esclude l’esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando, da un lato, come con l’art. 2504-quater il legislatore italiano ha inteso conferire stabilità alle fusioni e alle scissioni societarie, e che d’altro canto i creditori anteriori sono tutelati dalla normativa che da una parte consente loro di opporsi alla operazione (vedi art. 2503, c.c.), e per altro aspetto prevede la responsabilità solidale delle scisse “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato” (così l’ultimo comma dell’art. 2506-quater, c.c.); e, dall’altro lato, sottolineando come nella scissione manchi il presupposto per l’esercizio dell’azione, in quanto, la scissione non è un negozio traslativo, ma configura un’operazione a formazione progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente.
Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale di Napoli, riconosce come la dottrina sia divisa circa la natura strettamente modificativa statutaria degli istituti della fusione e della scissione e la valorizzazione dell’aspetto dispositivo-attributivo, e, tuttavia, ritiene che in realtà la struttura negoziale complessa abbia la sua essenza nella vicenda modificativa, mentre la causa concreta si atteggerà secondo i rispettivi spostamenti patrimoniali cui seguono i mutamenti dei diversi valori delle partecipazioni societarie, secondo il progetto di fusione/scissione.
In questo senso, prosegue il Tribunale, chi ritiene ammissibile l’azione di cui all’art. 2901 c.c. rispetto alla scissione tende a valorizzare il solo momento dispositivo in esso contenuto, trascurando che questo è solo un momento strumentale alla realizzazione della modificazione organizzativa dell’azienda tra diversi enti societari e che apparirebbe fortemente distonico travolgere il momento attributivo senza curarsi degli effetti che ciò produrrebbe sull’alterazione della modificazione organizzativa realizzata con la scissione/fusione, anche con riferimento al valore delle partecipazioni societarie che risulterebbe nuovamente travolto dalla vicenda revocatoria, e tutto ciò contro il dato normativo inequivoco che vuole la stabilità nell’ordinamento degli atti di fusione e scissione dopo l’iscrizione degli stessi nel registro delle imprese.