CONTROLLO QUALIFICATORIO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
Ancora sul controllo qualificatorio del conservatore del Registro delle imprese (Trib. Roma 12 gennaio 2018)
Il Giudice del Registro delle imprese di Roma, con provvedimento del 12 gennaio 2018, dispone la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione relativa alla revoca e sostituzione dell’amministratore unico di una s.r.l. unipersonale, nonché al trasferimento della sede legale della società, che erano state disposte – subordinatamente all’iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento del trasferimento delle partecipazioni – dal donatario della partecipazione totalitaria nella s.r.l. nello stesso atto con cui aveva l’aveva ricevuta in donazione. Una volta provvedutosi all’iscrizione dell’atto di donazione della partecipazione, lo stesso notaio aveva richiesto l’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione dell’a.u. con subentro del nuovo amministratore e della variazione dell’indirizzo della sede sociale.
Il Tribunale ritiene fondato il ricorso dell’amministratore unico revocato, rilevando come l’asserita “delibera” contenuta nell’atto di donazione delle quote non superi il controllo qualificatorio demandato dapprima all’ufficio del registro e, successivamente, al giudice del registro.
Questa, infatti, non è contenuta in un atto della società, ma in un atto pubblico di donazione, e non è quindi cristallizzata in un verbale di assemblea né costituisce una decisione dei soci di cui al terzo comma dell’art. 2479 c.c. L’atto che, per così dire, “contiene” la deliberazione non può essere in alcun modo ricondotto allo schema tipico della deliberazione o della decisione dei soci cui, al contrario, aspira appartenere: in altre parole, esso (ovviamente, per la parte in cui viene assunta una decisione imputabile alla volontà della società) non è riconducibile ad un tipo giuridico di atto iscrivibile.
In secondo luogo, al momento dell’assunzione della “deliberazione”, il donatario non poteva neppure considerarsi socio della s.r.l., posto che ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c., il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese, sicché solo da tale momento l’acquirente/donatario è legittimato all’esercizio dei diritti sociali e può quindi assumere una decisione che sia imputabile alla società.
Infine, l’avere acquistato l’intero capitale sociale non sottrae il (futuro) socio unico dal rispetto delle regole procedurali minime che il codice delinea per l’assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società.
In definitiva, la “deliberazione” poi iscritta è stata adottata in un contesto che in nessun modo può essere definito sociale e da un soggetto che, al momento della sua assunzione, non poteva essere neppure considerato socio e una tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto (deliberazione o decisione) cui la dichiarazione del donatario aspira a qualificarsi può essere rilevata dall’ufficio del registro che, conseguentemente, ha l’onere di rifiutare la relativa iscrizione.
Sotto tale profilo, il Tribunale ricorda, con argomentazioni sviluppate anche in altro provvedimento di pari data (cfr. Trib. Roma, 12 gennaio 2018, in CNN Notizie del 28 maggio 2018, con nota Ruotolo – Boggiali, Recesso da s.r.l.: legittimazione alla cessione della quota del socio uscente e poteri di controllo del Conservatore) come nell’ambito del controllo qualificatorio da parte del conservatore e, quindi, dello stesso giudice del registro, in sede di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, non rientri la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto, spettandogli soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale, salvo che il vizio da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore.
Si tratta, dunque, di un controllo meramente formale che tuttavia non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore, cui è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189, comma 2, c.c.) che, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
Quanto ai limiti entro i quali deve svolgersi il controllo qualificatorio, e cioè se esso possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell’atto e la idoneità degli effetti che da quell’atto derivano, il Tribunale di Roma mostra di aderire all’impostazione giurisprudenziale prevalente per cui il controllo sulla legittimità dell’atto da iscrivere compete al conservatore solo nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto impedisca che l’atto stesso sia riconducibile allo schema tipico per esso previsto dal legislatore, senza mai poter sconfinare in valutazione di merito
Un controllo di legittimità che è quindi limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. Pertanto, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al ‘tipo’ giuridico di atto iscrivibile.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali
26 novembre 2018
***
Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
letto il ricorso con il quale Tizio chiedeva al Giudice del registro di Roma di disporre «la cancellazione con effetto ex tunc ai sensi dell’art. 2191 c.c. dell’iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma, poiché avvenuta in assenza delle condizioni tutte richieste dalla legge, per i motivi esposti in premessa»;
visto il provvedimento emesso in data 21 novembre 2017 con il quale questo Giudice del registro: 1) disponeva che il Conservatore trasmettesse, entro 5 giorni, una relazione in ordine ai fatti indicati nel ricorso con l’espressione del proprio parere in merito; 2) ordinava a parte ricorrente di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alla società Alfa s.r.l. in persona del nuovo amministratore, Tizione; 3) concedeva alla Alfa s.r.l. termine per la presentazione di note illustrative;
vista la nota dell’ufficio trasmessa in data 27 novembre 2017;
considerato che la Alfa s.r.l. non ha depositato alcuna nota nonostante l’intervenuta notifica del ricorso introduttivo;
considerato che, a fondamento dell’istanza, il ricorrente rappresentava che: la Alfa s.r.l. è società interamente partecipata da Tiziona; Tizio (figlio della socia unica) veniva nominato amministratore unico della società all’esito dell’assemblea del 1 luglio 2011; nel corso della successiva assemblea del 31 luglio 2017, il socio unico della International Alfa s.r.l. unipersonale, Tiziona, esprimeva la propria gratitudine verso l’amministratore; in data 11 settembre 2017, del tutto inaspettatamente, l’odierno ricorrente veniva a conoscenza, attraverso messaggio pec inviato dalla Camera di commercio di Roma delle irregolarità relative ad una pratica; Tizio provvedeva immediatamente, in data 13 settembre 2017, ad effettuare una visura camerale sulla Alfa s.r.l. unipersonale mediante la quale veniva a conoscenza di un atto iscritto in data 13 settembre 2017; le determinazioni iscritte nel registro delle imprese risultavano derivanti, a seguito di successiva indagine, dall’atto di donazione di partecipazioni sociali della Alfa s.r.l. del 28 agosto 2017 a rogito del notaio R.R. registrato in … il 4 settembre 2017; l’atto di donazione non era stato in alcun modo comunicato all’amministratore in carica e odierno ricorrente Tizio, benché nello stesso fossero contenute le seguenti determinazioni “deliberazioni”: 1) all’art. 1 si effettuava la donazione del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della Alfa s.r.l. unipersonale da Tiziona (donante) al coniuge Tizione (donatario); 2) all’art. 4 Tizione dichiarava: “subordinatamente all’iscrizione presso la C.C.I.A.A. del trasferimento in favore di sé medesimo dell’intera partecipazione sociale come effettuata: – di revocare con effetto immediato l’Amministratore Unico Tizio ringraziandolo per il lavoro svolto, nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di Amministratore Unico (…); di voler trasferire l’attuale sede sociale da Roma via … a via … sempre nel Comune di Roma”; Tizio inviava immediatamente all’ufficio del registro un “atto di intimazione di sospensione immediata di delibera assembleare affetta da nullità insanabile” per invalidità delle decisioni del socio relative alla revoca dell’amministratore unico odierno istante, alla nomina del nuovo amministratore unico nella persona del nuovo socio unico Tizione, nonché alla variazione della sede legale della Alfa s.r.l. unipersonale; tuttavia, l’ufficio procedeva ugualmente alle relative iscrizioni;
osserva quanto segue
Tizio chiede al giudice del registro di disporre la cancellazione dell’iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma.
In relazione alle doglianze sollevate, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, ad analizzare il perimetro delle valutazioni che l’ordinamento demanda al giudice del registro delle imprese.
È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l’unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;
la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.
Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.
In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione.
In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso – ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell’atto al modello giuridico possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell’atto e la idoneità degli effetti che da quell’atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell’atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l’atto presentato per l’iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.
Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l’ufficio e poi il giudice del registro valuti l’eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l’orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore – e, quindi, del giudice del registro – il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).
In particolare, questo Giudice, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il controllo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).
Peraltro, nella categoria e nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell’atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore. In quest’ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al ‘tipo’ giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).
È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all’eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all’organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d’iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr., 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr., 29 febbraio 2016).
Chiariti i limiti in cui opera il sindacato del conservatore e del giudice del registro, può pervenirsi all’esame del caso di specie.
Come già evidenziato, Tizio deduce l’illegittimità della iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 con la quale egli è stato revocato dalla carica di amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale con contestuale sua sostituzione con Tizione e con la quale è stato disposto il trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma.
Merita di essere evidenziato che, con atto pubblico redatto in data 28 agosto 2017 dal notaio R.R., Tiziona, socia unica della Alfa s.r.l. unipersonale, donava l’intera propria partecipazione nella predetta società al proprio coniuge, Tizione. Nel medesimo atto, all’art. 4, si legge che “a questo punto, il socio Tizione dichiara: «subordinatamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio di Roma, del trasferimento in favore di sé medesimo, della intera partecipazione sociale, * di revocare con effetto immediato l’attuale amministratore unico Tizio ringraziandolo per il lavoro svolto e nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di amministratore unico, dichiarando di accettare tale carica e sin da ora che a carico del medesimo non ricorrono presupposti di ineleggibilità o decadenza a tale carica previsti dalla legge; * di voler trasferire l’attuale sede sociale da Roma Via … a Via … sempre nel Comune di Roma».
Quindi, con domanda del 5 settembre 2017 (prot. n. 282541/2017), il notaio R.R., richiedeva l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di donazione della partecipazione, corrispondente all’intero capitale sociale della Alfa S.r.l., da Tiziona in favore di Tizione. L’iscrizione veniva effettuata il 7 settembre 2017. Successivamente, con domanda del 7 settembre 2017 (prot. n. 284544/2017), il medesimo notaio R.R., su incarico di Tizione, richiedeva l’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione di Tizio da amministratore unico, del subentro nella predetta carica di Tizione e della variazione dell’indirizzo della sede sociale da Via … a Via …, in Roma.
Così sinteticamente riassunti i termini della questione, il ricorso proposto da Tizio è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
Orbene, la asserita “delibera” contenuta nell’atto del 28 agosto 2017 non supera il vaglio del controllo qualificatorio demandato dapprima all’ufficio del registro e, successivamente, al giudice del registro.
Sul punto, merita di essere osservato come la delibera sia contenuta non già in un atto di una società, ma nell’ambito di un atto pubblico con il quale Tiziona donava l’intera propria partecipazione nella Alfa s.r.l. unipersonale, al proprio coniuge, Tizione.
La deliberazione, dunque, non è cristallizzata in un verbale di assemblea né costituisce una decisione dei soci di cui al terzo comma dell’art. 2479 c.c. L’atto che, per così dire, “contiene” la deliberazione non può essere in alcun modo ricondotto allo schema tipico della deliberazione o della decisione dei soci cui, al contrario, aspira appartenere: in altre parole, esso (ovviamente, per la parte in cui viene assunta una decisione imputabile alla volontà della società) non è riconducibile ad un tipo giuridico di atto iscrivibile.
Non solo, al momento dell’assunzione della “deliberazione”, il Tizione non poteva neppure considerarsi socio della alfa s.r.l. unipersonale.
Come è noto, infatti, il primo comma dell’art. 2470 c.c. prevede che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese (adempimento questo che ha sostituito l’iscrizione nel libro soci). Conseguentemente, solo da tale momento l’acquirente (così come il donatario) è legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Ora, a volere prescindere dal dibattito dottrinario in ordine all’esatto momento cui ancorare l’efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione sociale (se alla iscrizione nel registro dell’atto di trasferimento ovvero al momento, antecedente, del deposito dell’atto presso il registro), è certo che, in epoca anteriore, l’acquirente della quota sociale non può esercitare i diritti sociali. Conseguentemente, egli non può assumere alcuna decisione che sia imputabile alla società e ciò neppure differendo gli effetti della propria dichiarazione di volontà (in quanto tale dichiarazione nel momento in cui viene posta in essere non è imputabile in alcun modo alla società medesima).
Nel caso di specie, il trasferimento della partecipazione sociale in favore di Tizione è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto in data 13 settembre 2017 (deposito dell’atto 7 settembre 2017), con la conseguenza che nessun effetto sulla società poteva avere la dichiarazione di sostituzione dell’amministratore e di variazione della sede legale contenuta nell’atto di donazione delle partecipazioni sociali del 28 agosto 2017.
Infine, appare solo il caso di evidenziare l’ovvia circostanza che l’avere acquistato l’intero capitale sociale non sottrae il (futuro) socio unico dal rispetto delle regole procedurali minime che il codice delinea per l’assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società.
In definitiva, la “deliberazione” poi iscritta è stata adottata in un contesto che in nessun modo può essere definito sociale e da un soggetto che, al momento della sua assunzione, non poteva essere neppure considerato socio.
Va da sé che una tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto (deliberazione o decisione) cui quanto dichiarato da Tizione aspirava a qualificarsi poteva essere rilevata dall’ufficio del registro che, conseguentemente, aveva l’onere di rifiutare la relativa iscrizione.
Segue l’accoglimento del ricorso proposto da Tizio.
p.q.m.
visto l’art. 2191 c.c., dispone d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 presso il registro delle imprese di Roma relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via ….
Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.
Roma, 9 gennaio 2018.
Depositato in cancelleria il 12 gennaio 2018.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali
Ancora sul controllo qualificatorio del conservatore del Registro delle imprese (Trib. Roma 12 gennaio 2018)
Il Giudice del Registro delle imprese di Roma, con provvedimento del 12 gennaio 2018, dispone la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione relativa alla revoca e sostituzione dell’amministratore unico di una s.r.l. unipersonale, nonché al trasferimento della sede legale della società, che erano state disposte – subordinatamente all’iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento del trasferimento delle partecipazioni – dal donatario della partecipazione totalitaria nella s.r.l. nello stesso atto con cui aveva l’aveva ricevuta in donazione. Una volta provvedutosi all’iscrizione dell’atto di donazione della partecipazione, lo stesso notaio aveva richiesto l’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione dell’a.u. con subentro del nuovo amministratore e della variazione dell’indirizzo della sede sociale.
Il Tribunale ritiene fondato il ricorso dell’amministratore unico revocato, rilevando come l’asserita “delibera” contenuta nell’atto di donazione delle quote non superi il controllo qualificatorio demandato dapprima all’ufficio del registro e, successivamente, al giudice del registro.
Questa, infatti, non è contenuta in un atto della società, ma in un atto pubblico di donazione, e non è quindi cristallizzata in un verbale di assemblea né costituisce una decisione dei soci di cui al terzo comma dell’art. 2479 c.c. L’atto che, per così dire, “contiene” la deliberazione non può essere in alcun modo ricondotto allo schema tipico della deliberazione o della decisione dei soci cui, al contrario, aspira appartenere: in altre parole, esso (ovviamente, per la parte in cui viene assunta una decisione imputabile alla volontà della società) non è riconducibile ad un tipo giuridico di atto iscrivibile.
In secondo luogo, al momento dell’assunzione della “deliberazione”, il donatario non poteva neppure considerarsi socio della s.r.l., posto che ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c., il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese, sicché solo da tale momento l’acquirente/donatario è legittimato all’esercizio dei diritti sociali e può quindi assumere una decisione che sia imputabile alla società.
Infine, l’avere acquistato l’intero capitale sociale non sottrae il (futuro) socio unico dal rispetto delle regole procedurali minime che il codice delinea per l’assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società.
In definitiva, la “deliberazione” poi iscritta è stata adottata in un contesto che in nessun modo può essere definito sociale e da un soggetto che, al momento della sua assunzione, non poteva essere neppure considerato socio e una tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto (deliberazione o decisione) cui la dichiarazione del donatario aspira a qualificarsi può essere rilevata dall’ufficio del registro che, conseguentemente, ha l’onere di rifiutare la relativa iscrizione.
Sotto tale profilo, il Tribunale ricorda, con argomentazioni sviluppate anche in altro provvedimento di pari data (cfr. Trib. Roma, 12 gennaio 2018, in CNN Notizie del 28 maggio 2018, con nota Ruotolo – Boggiali, Recesso da s.r.l.: legittimazione alla cessione della quota del socio uscente e poteri di controllo del Conservatore) come nell’ambito del controllo qualificatorio da parte del conservatore e, quindi, dello stesso giudice del registro, in sede di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, non rientri la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto, spettandogli soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale, salvo che il vizio da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore.
Si tratta, dunque, di un controllo meramente formale che tuttavia non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore, cui è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189, comma 2, c.c.) che, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
Quanto ai limiti entro i quali deve svolgersi il controllo qualificatorio, e cioè se esso possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell’atto e la idoneità degli effetti che da quell’atto derivano, il Tribunale di Roma mostra di aderire all’impostazione giurisprudenziale prevalente per cui il controllo sulla legittimità dell’atto da iscrivere compete al conservatore solo nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto impedisca che l’atto stesso sia riconducibile allo schema tipico per esso previsto dal legislatore, senza mai poter sconfinare in valutazione di merito
Un controllo di legittimità che è quindi limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. Pertanto, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al ‘tipo’ giuridico di atto iscrivibile.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali
26 novembre 2018
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Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
letto il ricorso con il quale Tizio chiedeva al Giudice del registro di Roma di disporre «la cancellazione con effetto ex tunc ai sensi dell’art. 2191 c.c. dell’iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma, poiché avvenuta in assenza delle condizioni tutte richieste dalla legge, per i motivi esposti in premessa»;
visto il provvedimento emesso in data 21 novembre 2017 con il quale questo Giudice del registro: 1) disponeva che il Conservatore trasmettesse, entro 5 giorni, una relazione in ordine ai fatti indicati nel ricorso con l’espressione del proprio parere in merito; 2) ordinava a parte ricorrente di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alla società Alfa s.r.l. in persona del nuovo amministratore, Tizione; 3) concedeva alla Alfa s.r.l. termine per la presentazione di note illustrative;
vista la nota dell’ufficio trasmessa in data 27 novembre 2017;
considerato che la Alfa s.r.l. non ha depositato alcuna nota nonostante l’intervenuta notifica del ricorso introduttivo;
considerato che, a fondamento dell’istanza, il ricorrente rappresentava che: la Alfa s.r.l. è società interamente partecipata da Tiziona; Tizio (figlio della socia unica) veniva nominato amministratore unico della società all’esito dell’assemblea del 1 luglio 2011; nel corso della successiva assemblea del 31 luglio 2017, il socio unico della International Alfa s.r.l. unipersonale, Tiziona, esprimeva la propria gratitudine verso l’amministratore; in data 11 settembre 2017, del tutto inaspettatamente, l’odierno ricorrente veniva a conoscenza, attraverso messaggio pec inviato dalla Camera di commercio di Roma delle irregolarità relative ad una pratica; Tizio provvedeva immediatamente, in data 13 settembre 2017, ad effettuare una visura camerale sulla Alfa s.r.l. unipersonale mediante la quale veniva a conoscenza di un atto iscritto in data 13 settembre 2017; le determinazioni iscritte nel registro delle imprese risultavano derivanti, a seguito di successiva indagine, dall’atto di donazione di partecipazioni sociali della Alfa s.r.l. del 28 agosto 2017 a rogito del notaio R.R. registrato in … il 4 settembre 2017; l’atto di donazione non era stato in alcun modo comunicato all’amministratore in carica e odierno ricorrente Tizio, benché nello stesso fossero contenute le seguenti determinazioni “deliberazioni”: 1) all’art. 1 si effettuava la donazione del 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale della Alfa s.r.l. unipersonale da Tiziona (donante) al coniuge Tizione (donatario); 2) all’art. 4 Tizione dichiarava: “subordinatamente all’iscrizione presso la C.C.I.A.A. del trasferimento in favore di sé medesimo dell’intera partecipazione sociale come effettuata: – di revocare con effetto immediato l’Amministratore Unico Tizio ringraziandolo per il lavoro svolto, nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di Amministratore Unico (…); di voler trasferire l’attuale sede sociale da Roma via … a via … sempre nel Comune di Roma”; Tizio inviava immediatamente all’ufficio del registro un “atto di intimazione di sospensione immediata di delibera assembleare affetta da nullità insanabile” per invalidità delle decisioni del socio relative alla revoca dell’amministratore unico odierno istante, alla nomina del nuovo amministratore unico nella persona del nuovo socio unico Tizione, nonché alla variazione della sede legale della Alfa s.r.l. unipersonale; tuttavia, l’ufficio procedeva ugualmente alle relative iscrizioni;
osserva quanto segue
Tizio chiede al giudice del registro di disporre la cancellazione dell’iscrizione effettuata presso la C.C.I.A.A di Roma in data 13.09.2017, relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma.
In relazione alle doglianze sollevate, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, ad analizzare il perimetro delle valutazioni che l’ordinamento demanda al giudice del registro delle imprese.
È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l’unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;
la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.
Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.
In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione.
In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso – ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell’atto al modello giuridico possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell’atto e la idoneità degli effetti che da quell’atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell’atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l’atto presentato per l’iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.
Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l’ufficio e poi il giudice del registro valuti l’eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l’orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore – e, quindi, del giudice del registro – il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).
In particolare, questo Giudice, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il controllo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).
Peraltro, nella categoria e nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell’atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore. In quest’ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al ‘tipo’ giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).
È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all’eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all’organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede d’iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr., 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr., 29 febbraio 2016).
Chiariti i limiti in cui opera il sindacato del conservatore e del giudice del registro, può pervenirsi all’esame del caso di specie.
Come già evidenziato, Tizio deduce l’illegittimità della iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 con la quale egli è stato revocato dalla carica di amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale con contestuale sua sostituzione con Tizione e con la quale è stato disposto il trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via …, sempre in Roma.
Merita di essere evidenziato che, con atto pubblico redatto in data 28 agosto 2017 dal notaio R.R., Tiziona, socia unica della Alfa s.r.l. unipersonale, donava l’intera propria partecipazione nella predetta società al proprio coniuge, Tizione. Nel medesimo atto, all’art. 4, si legge che “a questo punto, il socio Tizione dichiara: «subordinatamente all’iscrizione presso la Camera di Commercio di Roma, del trasferimento in favore di sé medesimo, della intera partecipazione sociale, * di revocare con effetto immediato l’attuale amministratore unico Tizio ringraziandolo per il lavoro svolto e nominando sé medesimo a tempo indeterminato nella carica di amministratore unico, dichiarando di accettare tale carica e sin da ora che a carico del medesimo non ricorrono presupposti di ineleggibilità o decadenza a tale carica previsti dalla legge; * di voler trasferire l’attuale sede sociale da Roma Via … a Via … sempre nel Comune di Roma».
Quindi, con domanda del 5 settembre 2017 (prot. n. 282541/2017), il notaio R.R., richiedeva l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di donazione della partecipazione, corrispondente all’intero capitale sociale della Alfa S.r.l., da Tiziona in favore di Tizione. L’iscrizione veniva effettuata il 7 settembre 2017. Successivamente, con domanda del 7 settembre 2017 (prot. n. 284544/2017), il medesimo notaio R.R., su incarico di Tizione, richiedeva l’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione di Tizio da amministratore unico, del subentro nella predetta carica di Tizione e della variazione dell’indirizzo della sede sociale da Via … a Via …, in Roma.
Così sinteticamente riassunti i termini della questione, il ricorso proposto da Tizio è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
Orbene, la asserita “delibera” contenuta nell’atto del 28 agosto 2017 non supera il vaglio del controllo qualificatorio demandato dapprima all’ufficio del registro e, successivamente, al giudice del registro.
Sul punto, merita di essere osservato come la delibera sia contenuta non già in un atto di una società, ma nell’ambito di un atto pubblico con il quale Tiziona donava l’intera propria partecipazione nella Alfa s.r.l. unipersonale, al proprio coniuge, Tizione.
La deliberazione, dunque, non è cristallizzata in un verbale di assemblea né costituisce una decisione dei soci di cui al terzo comma dell’art. 2479 c.c. L’atto che, per così dire, “contiene” la deliberazione non può essere in alcun modo ricondotto allo schema tipico della deliberazione o della decisione dei soci cui, al contrario, aspira appartenere: in altre parole, esso (ovviamente, per la parte in cui viene assunta una decisione imputabile alla volontà della società) non è riconducibile ad un tipo giuridico di atto iscrivibile.
Non solo, al momento dell’assunzione della “deliberazione”, il Tizione non poteva neppure considerarsi socio della alfa s.r.l. unipersonale.
Come è noto, infatti, il primo comma dell’art. 2470 c.c. prevede che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese (adempimento questo che ha sostituito l’iscrizione nel libro soci). Conseguentemente, solo da tale momento l’acquirente (così come il donatario) è legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Ora, a volere prescindere dal dibattito dottrinario in ordine all’esatto momento cui ancorare l’efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione sociale (se alla iscrizione nel registro dell’atto di trasferimento ovvero al momento, antecedente, del deposito dell’atto presso il registro), è certo che, in epoca anteriore, l’acquirente della quota sociale non può esercitare i diritti sociali. Conseguentemente, egli non può assumere alcuna decisione che sia imputabile alla società e ciò neppure differendo gli effetti della propria dichiarazione di volontà (in quanto tale dichiarazione nel momento in cui viene posta in essere non è imputabile in alcun modo alla società medesima).
Nel caso di specie, il trasferimento della partecipazione sociale in favore di Tizione è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto in data 13 settembre 2017 (deposito dell’atto 7 settembre 2017), con la conseguenza che nessun effetto sulla società poteva avere la dichiarazione di sostituzione dell’amministratore e di variazione della sede legale contenuta nell’atto di donazione delle partecipazioni sociali del 28 agosto 2017.
Infine, appare solo il caso di evidenziare l’ovvia circostanza che l’avere acquistato l’intero capitale sociale non sottrae il (futuro) socio unico dal rispetto delle regole procedurali minime che il codice delinea per l’assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società.
In definitiva, la “deliberazione” poi iscritta è stata adottata in un contesto che in nessun modo può essere definito sociale e da un soggetto che, al momento della sua assunzione, non poteva essere neppure considerato socio.
Va da sé che una tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto (deliberazione o decisione) cui quanto dichiarato da Tizione aspirava a qualificarsi poteva essere rilevata dall’ufficio del registro che, conseguentemente, aveva l’onere di rifiutare la relativa iscrizione.
Segue l’accoglimento del ricorso proposto da Tizio.
p.q.m.
visto l’art. 2191 c.c., dispone d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione eseguita in data 13 settembre 2017 presso il registro delle imprese di Roma relativa alla revoca dell’amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale, Tizio, ed alla sua sostituzione con Tizione, nonché al trasferimento della sede legale della suddetta società da via … in Roma, a via ….
Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.
Roma, 9 gennaio 2018.
Depositato in cancelleria il 12 gennaio 2018.
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali