IL BENE “PLASMA” IL DIRITTO

La rilevanza di questa recentissima Ordinanza della Cassazione sta nel centrare la peculiarità del bene come elemento che consente l’ unificazione dei valori patrimoniali, sfruttando i parametri relativi all’ usufrutto per determinare il valore del diritto di abitazione.

Pur ribadendo a chiare lettere la distinzione giuridica tra diritto di usufrutto e diritto di abitazione, evidenziando le maggiori facoltà dell’ usufruttuario rispetto al titolare del diritto di abitazione, gli Ermellini ritengono che nella valutazione economica non si possa prescindere dalla peculiarità del bene.

Quindi le differenze di inquadramento e disciplina giuridica di diritti morfologicamente diversi non consentono una differente valutazione patrimoniale del diritto stesso quando le utilità detraibili in virtù della peculiarità del bene assurgono a minimo comune denominatore per una equivalente quantificazione economica dell’usufrutto e del diritto di abitazione.

* Cassazione, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, sez. VI – 2 civile

Sebbene la disciplina dell’usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.

(Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talché, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta).

Gennaro Fiordiliso

La rilevanza di questa recentissima Ordinanza della Cassazione sta nel centrare la peculiarità del bene come elemento che consente l’ unificazione dei valori patrimoniali, sfruttando i parametri relativi all’ usufrutto per determinare il valore del diritto di abitazione.

Pur ribadendo a chiare lettere la distinzione giuridica tra diritto di usufrutto e diritto di abitazione, evidenziando le maggiori facoltà dell’ usufruttuario rispetto al titolare del diritto di abitazione, gli Ermellini ritengono che nella valutazione economica non si possa prescindere dalla peculiarità del bene.

Quindi le differenze di inquadramento e disciplina giuridica di diritti morfologicamente diversi non consentono una differente valutazione patrimoniale del diritto stesso quando le utilità detraibili in virtù della peculiarità del bene assurgono a minimo comune denominatore per una equivalente quantificazione economica dell’usufrutto e del diritto di abitazione.

* Cassazione, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, sez. VI – 2 civile

Sebbene la disciplina dell’usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.

(Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talché, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta).

Gennaro Fiordiliso