IL PERCORSO DI UN CLOSING FINANZIARIO
L’ATTO FINALE
Il “closing finanziario” rappresenta un’operazione complessa che coinvolge da un lato una pluralità di attività professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai) e dall’altro operatori economico/finanziari quali Società, Banche, intermediari finanziari, Società di assicurazioni.
L’operazione si sostanzia, tendenzialmente, in una serie di atti che vanno da un finanziamento indispensabile a procurare la provvista finanziaria, ad una possibile pluralità di operazioni societarie tra cui quelle sul capitale o sull’emissione di titoli di debito/prestiti obbligazionari, atti tesi ad assicurare le garanzie e le coperture quali fideiussioni, ipoteche, pegno di quote o di azioni, fino alla probabile riscrittura di patti parasociali.
Come si inserisce l’attività notarile in questa fattispecie?
L’operazione de qua, per quanto attiene l’attività notarile, può essere espletata seguendo due modalità:
1) Il Notaio è il punto terminale dell’operazione con la sola redazione degli atti idonei all’espletamento finale dell’attività giuridica per il conseguimento degli obiettivi prefissati: in tal caso il Notaio cura esclusivamente la “tecnica redazionale”, non entrando nel merito del contenuto oggettivo dell’atto impostato, gestito e predisposto da professionalità altre, salvo che non presenti contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (ovverosia sia affetto da nullità sostanziale);
2) Il Notaio partecipa attivamente al processo di formazione dell’attività negoziale oggetto della trattativa finanziaria, dialogando con le parti, gli Avvocati, i Dottori Commercialisti, gli Enti Finanziatori, eventuali terzi/Garanti, allo scopo di facilitare una scelta cosciente da parte della proprietà dell’azienda utilizzatrice/beneficiaria del closing per una corretta programmazione, a tutto tondo, dell’operazione e per una consapevole strategia imprenditoriale (come, eventualmente, avviene per closing particolarmente complessi realizzati da importanti gruppi imprenditoriali – le c.d. “holding”): in tal caso il Notaio assembla l’intera struttura negoziale dell’atto che, ovviamente, sottoporrà alla valutazione delle altre categorie professionali per una corretta ed armonica visione d’insieme.
L’atto che segue è un particolare contratto di finanziamento a chiusura di una operazione che prevedeva anche un pegno di azioni ed una riformulazione di “patti parasociali” per riequilibrare i rapporti di forza all’ interno della governance di maggioranza della società e richiesta dalla parte finanziatrice.
Repertorio n. Raccolta n.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ………, il giorno ……. del mese di ……..in Aversa nel mio studio alla Via Tribunali n. 8.
Innanzi a me, dottor GENNARO FIORDILISO, Notaio in Aversa, iscritto al Collegio Notarile di S. Maria C.V., si sono costituiti:
– il sig……….., nato a ………il………., domiciliato per la carica presso ……in via………, e il sig…………, nato a…….. il……….., domiciliato per la carica presso ………..in via………., in rappresentanza di (Banca)……., con Sede Legale e Direzione Generale in….., via…….., capitale sociale Euro ……….iscrizione al Registro delle Imprese di ………, codice fiscale e p. IVA n. ……., cod. ABI ……., Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario…. , iscritta all’albo dei Gruppi Bancari n. ……., aderente al Fondo Interbancario di Tutela Dei Depositi, la quale nel prosieguo sarà indicata come “Banca”, in forza di procura in data ……., n. ……. di rep. a rogito del Notaio …….., registrata a ……. il ………al n. ……., che, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”; (qui di seguito “Banca Finanziatrice”);
– il signor ……….., nato a…….. il ………. e domiciliato in ……., al viale ………; codice fiscale:…………, che interviene al presente atto sia in proprio che quale Amministratore Unico della Società: ” ………..S.R.L.”, con sede in…….., alla via…….., dove il costituito domicilia per la carica; capitale sociale Euro……..; codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro Imprese di …… n……….; iscritta presso la C.C.I.A.A. di ……. al n. ……..R.E.A.; a quanto in oggetto autorizzato giusta legittimi poteri derivantigli dal vigente Regolamento Sociale; (qui di seguito “beneficiaria” o “prenditore”);
a) il signor………., nato a ……… il ……… ed ivi domiciliato, alla via ………n. …….; codice fiscale: ………; che interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale del signor ………, nato ad …… il …….., Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata: “……… S.R.L.”, con sede in ……., alla via .………, dove il costituito domicilia per la carica; capitale sociale Euro …….,00 interamente versato; codice fiscale, partita IVA e iscrizione registro imprese di Roma: ……., iscritta presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……. R.E.A.; a quanto in oggetto autorizzato giusta i legittimi poteri derivantigli dal vigente Regolamento Sociale; il detto procuratore interviene al presente atto giusta procura ricevuta dal Notaio ……… di…….. in data …….., rep. n. ……., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
b) il signor………., come sopra generalizzato;
c) il signor………., nato a …….. il …….. ed ivi domiciliato, alla via …… n. ……; codice fiscale:……..; che interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale del signor …….., nato ad ……. il …….., Amministratore Unico della Società per azioni: “……….. S.P.A.”, con sede in ….., alla via…… n. …, capitale sociale Euro ……..,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il Registro Imprese di ……n. …….; iscritta presso la C.C.I.A.A. di …… al n. …….. R.E.A.; il detto procuratore interviene al presente atto giusta procura ricevuta dal Notaio …… di ………. in data …….., rep. n. ….., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “C”;
(qui di seguito “garanti”).
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,
premettono che:
– La beneficiaria è una società di diritto italiano, costituita in data …….., attiva, direttamente o tramite società controllate e/o partecipate, nel settore di charter nautico in generale ed attività di noleggio e locazione di unità da diporto;
– La beneficiaria intende procedere all’acquisto di partecipazione qualificata della “……..” ed all’acquisto di aeromobile “………..” da parte della controllata “…….GROUP S.R.L.”;
– in particolare, al fine di finanziare l’operazione, la beneficiaria ha richiesto alla Banca Finanziatrice, che si è dichiarata disposta a concederlo ai termini ed alle condizioni di seguito indicati, un finanziamento fino ad un importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero);
– la Banca Finanziatrice, facendo affidamento sulla veridicità ed accuratezza, nei loro aspetti sostanziali, dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e di altra natura fornitegli dalla beneficiaria, ha convenuto di concedere alla beneficiaria il Finanziamento secondo i termini e le condizioni qui di seguito specificate, in conformità a quanto previsto nel “…….. PRELIMINARE”, che previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “D”, per formarne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE, DEFINIZIONI, RIFERIMENTI E ALLEGATI
1.1 Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni
I termini qui di seguito espressi nella sola forma singolare si intendono ricomprendere anche il plurale e viceversa.
1.3 Riferimenti
Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a un:
– “Parte” e “Parte Finanziaria” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
– “Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
– “Articolo” e/o “paragrafo” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;
– “controllo” di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, codice civile e “controllato” e/o “controllante” dovrà essere interpretato conseguentemente;
– “persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento di Decadenza o ad un Evento di Risoluzione o ad un Evento di Recesso, come un riferimento ad un Evento di Decadenza o ad un Evento di Risoluzione o ad un Evento di Recesso che non sia stato oggetto di rinuncia o di sanatoria conformemente a quanto previsto nel presente Contratto;
– “imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
– “mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 Codice Civile.
– allegati
Gli Allegati indicati qui di seguito sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO
2.1 Concessione del Finanziamento
2.1.1 Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, la Banca Finanziatrice concede al Prenditore, che accetta, il Finanziamento di euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) nella forma tecnica di “anticipi finanziari causali varie”.
2.1.2 Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, l’impegno della Banca Finanziatrice a erogare il Finanziamento sarà efficace alla Data di Utilizzo.
2.2 Scopo
2.2.1 Il Prenditore dovrà utilizzare il Finanziamento esclusivamente per pagare il Prezzo e le Commissioni e Spese di cui all’Articolo 15 del presente Contratto.
2.2.2 Il Prenditore dovrà utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2.2.1 e la Banca Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzazione degli importi concessi in base al presente Contratto.
2.2.3. Il Prenditore ha riconosciuto alla banca finanziatrice euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) quali commissioni di organizzazione e istruttoria del finanziamento alla comunicazione ed accettazione del suddetto finanziamento e sono dovute anche se il finanziamento non dovesse essere erogato per cause non imputabili alla Banca.
2.3 Presupposizione
La Banca Finanziatrice ed il Prenditore si danno reciprocamente atto che le condizioni indicate al successivo art. 3, costituiscono elementi essenziali per la conclusione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto di Finanziamento, la cui mancanza determinerà l’inefficacia del Contratto di Finanziamento.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive all’erogazione del Finanziamento
L’impegno della Banca Finanziatrice ad erogare l’Importo è sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della Banca Finanziatrice di tutti i documenti qui di seguito indicati nella forma e nella sostanza soddisfacente alla Banca Finanziatrice e che le condizioni sospensive di seguito indicate, nella forma e nella sostanza soddisfacenti per la Banca Finanziatrice, si siano debitamente verificate:
a) copia delle deliberazioni, validamente assunte, dell’assemblea dei soci della beneficiaria di effettuare gli acquisti finanziati;
b) certificato di insussistenza di procedure concorsuali a carico della beneficiaria rilasciato dal competente Registro delle Imprese o analogo ufficio competente nelle giurisdizioni interessate e risalente a non più di 10 (dieci) giorni successivi a quella dell’iscrizione dell’ipoteca;
c) sottoscrizione della Documentazione Finanziaria;
d) assenza di cause di recesso, di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine;
e) acquisizione di atto unilaterale di costituzione in pegno da realizzarsi nella forma di scrittura privata autenticata nelle firme da un Notaio da parte dei soci signor …….. e Società “………. S.p.A.”;
f) produzione alla banca finanziatrice di copia della lettera di trasmissione dell’atto di pegno alla società prenditrice a cura del notaio rogitante;
g) acquisizione atto di accettazione del pegno da parte di società prenditrice, da munire di data certa, con allegato Estratto autentico del libro dei soci dal quale risulti annotazione del vincolo;
h) dichiarazione notarile da cui risulti l’avvenuta iscrizione, con relativi estremi, dell’ipoteca di cui al presente contratto, attestante che al momento di tale iscrizione gli immobili offerti in garanzia erano liberi da formalità pregiudizievoli ad esclusione di quelle riportate nella relazione notarile preliminare redatta in data ……. dal notaio …… di ……..;
i) due copie autentiche del presente contratto, ed una copia in forma esecutiva; nonchè la relativa relazione notarile definitiva.
La mancata presentazione di detti documenti nel termine di un mese da parte della società beneficiaria vale ad attestare la rinuncia della medesima al finanziamento concesso, per cui la banca finanziatrice, decorso tale termine, potrà ritenersi libera da ogni impegno assunto con il presente contratto.
3.2 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive previste o richiamate nel presente articolo 3 (Condizioni Sospensive) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell’esclusivo interesse della Banca Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni, comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dal mancato avveramento della condizione.
3.3 Costi
Fermo restando il disposto dell’articolo 15.8 (“Indennizzo”) del presente Contratto, qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo 3 (Condizioni Sospensive) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto, il Prenditore dovrà tenere indenne la Banca Finanziatrice, a semplice richiesta di quest’ultima e rimossa ogni eccezione, da tutti i costi, oneri e danni subiti dalla Banca Finanziatrice in relazione al reperimento della provvista, nonchè alla predisposizione, negoziazione, stipula e modifica della Documentazione Finanziaria e dei documenti ad essa relativi.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO
4.1 Utilizzo del Finanziamento
4.1.1 Le Parti convengono che il Finanziamento potrà essere utilizzato in un’unica soluzione esclusivamente alla Data di Utilizzo, subordinatamente al verificarsi di quanto previsto nel presente articolo 4.1 (“Utilizzo del Finanziamento”) del presente Contratto, tramite l’erogazione dell’Importo Richiesto del Finanziamento (come di seguito definito) al Prenditore, restando inteso che l’Importo Richiesto del Finanziamento erogato dalla Banca Finanziatrice dovrà essere utilizzato dal Prenditore esclusivamente per gli scopi previsti dall’articolo 2.2 (“Scopo”) che precede.
ARTICOLO 5
INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse del Finanziamento
Il Finanziamento viene concesso al tasso d’interesse trimestrale variabile pari alla somma di:
– euribor trimestrale;
– margine 150 bps p.a..
5.2 Periodo di Interessi
5.2.1 Al fine del calcolo degli interessi dovuti dal Prenditore sull’Importo, il periodo intercorrente tra la Data di Utilizzo (inclusa) e la Data di Scadenza Finale (esclusa) verrà suddiviso in successivi periodi (ciascuno, un “Periodo di Interessi”), ognuno dei quali avrà inizio l’ultimo giorno (incluso) del precedente Periodo di Interessi, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che avrà inizio dal giorno (escluso) nel quale l’Importo è erogato dalla Banca Finanziatrice e scadrà il ……..
5.2.2 I Periodi di Interesse successivi al primo avranno durata trimestrale e scadranno il 30/09, 31/12, 31/03 di ciascun anno.
5.2.3 Le somme dovute per interessi maturati sul Finanziamento in relazione al primo Periodo di Interessi saranno corrisposte dal Prenditore il 30/06, 30/09, 31/12, 31/03 e alla scadenza in uno al rimborso del capitale. Le somme dovute per interessi maturati sul Finanziamento in relazione a ciascun Periodo di Interessi successivo al primo saranno corrisposte alla relativa Data di Pagamento Interessi.
5.2 Pagamento degli interessi
Il Prenditore corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati di volta in volta su un Importo al corrispondente Tasso di Interesse e in relazione a ciascun Periodo di Interessi, alla relativa Data di Pagamento Interessi e con pari valuta.
Sulle somme dovute dalla prenditrice decorrono a favore della banca, con periodicità trimestrale interessi nella misura variabile di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell’”Euribor a tre mesi” moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondata allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre solare e cioè variabile ogni tre mesi maggiorato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali in ragione d’anno. In relazione a quanto disposto dal CICR del 4/3/2003, il valore dell’”Euribor a tre mesi” moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor “365”) rilevato per valuta alla data odierna corrisponde al 4,93% (quattro virgola novantatré per cento). Gli interessi come sopra calcolati verranno in ogni caso addebitati alla fine di ogni trimestre solare. Il saldo risultante dalla chiusura periodica trimestrale produce interessi al tasso come sopra calcolato e con capitalizzazione trimestrale; la beneficiaria approva specificatamente tale clausola.
5.3 Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque Importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al corrispondente Tasso di Interesse rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del Periodo di Interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 2 (due) punti percentuali per anno che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso). Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore, e senza pregiudizio per la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore, nonchè per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5.4. Tassi di interessi alternativi
In mancanza di rilevazione dell’Euribor da parte del Comitato di Gestione dell’Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE) sarà utilizzato il “Libor” dell’Euro sulla piazza di Londra. Per quanto nono espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano, per quanto compatibili, le Norme generali che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi che la Beneficiaria dichiara di conoscere ed accettare.
5.5 Limite legale al tasso di interessi applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e/o gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (“Interessi”) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.
ARTICOLO 6
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
6.1 Rimborso del Finanziamento
Il Prenditore si obbliga a restituire l’Importo erogato entro il ………, salvo eventuale proroga accordata dalla Banca finanziatrice.
ARTICOLO 7
RIMBORSO ANTICIPATO E REVOCA DEL FINANZIAMENTO
7.1 Rimborso anticipato volontario del Finanziamento
7.1.1 Il Prenditore avrà la facoltà di rimborsare, in tutto o in parte, un Importo in via anticipata rispetto alle scadenze previste dal presente Contratto, in qualsiasi momento e senza applicazione di alcuna penalità alle seguenti condizioni:
– il rimborso anticipato di un importo sia effettuato per importi minimi pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) (in mancanza di un rimborso anticipato dell’intero Importo);
– il Prenditore abbia inviato alla Banca Finanziatrice, almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data nella quale il Prenditore intenda effettuare il rimborso di un Importo, una comunicazione scritta di rimborso anticipato che dovrà indicare l’importo oggetto di rimborso anticipato e la data prevista per il medesimo.
7.1.2 Gli importi rimborsati anticipatamente dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 7.1.1 (“Rimborso anticipato volontario del Finanziamento”), una volta percepiti dalla Banca Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
– in primo luogo, al rimborso delle spese ed accessori dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Contratto;
– in secondo luogo, al pagamento dei Costi di Rimborso, se dovuti;
– in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sull’Importo prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, per l’eccedenza, al pagamento degli interessi calcolati al corrispondente Tasso di Interesse maturati sino a tale data;
– in quarto luogo, al rimborso pro-rata degli Importi erogati;
7.1.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato volontario di cui al presente articolo 7.1 (“Rimborso anticipato volontario del Finanziamento”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Prenditore.
7.1.4 RIMBORSO OBBLIGATORIO ANTICIPATO
La beneficiaria, salvo deroga concessa dalla banca finanziatrice, dovrà obbligatoriamente destinare al rimborso anticipato l’incasso derivante dalla vendita delle partecipazioni e/o vendita da parte della controllata dell’aeromobile oggetto d’intervento.
ARTICOLO 8
IMPOSTE E TASSE
8.1 Responsabilità per imposte e tasse
Sono a carico del Prenditore gli oneri relativi a tutte le imposte e tasse a cui la Documentazione Finanziaria o eventuali atti o provvedimenti ad essa collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti. Il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca, oltre al capitale come sopra finanziato e relativi interessi, anche ogni imposta, tassa, gravame, tributo o spesa, presente o futura, che alla Banca stessa possa derivare in dipendenza del presente contratto.
8.2 Obblighi di indennizzo a beneficio della Banca Finanziatrice
8.2.1 Qualora:
– la Banca Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi della Documentazione Finanziaria; ovvero
– la Banca Finanziatrice fosse ritenuta responsabile, anche congiuntamente con altre e/o con terzi del, o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi della Documentazione Finanziaria; ovvero
– il Prenditore non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”).
Il Prenditore, a semplice richiesta della Banca Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare la Banca Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Banca Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
8.2.2 La Banca Finanziatrice che intende richiedere gli indennizzi di cui al precedente articolo 8.2.1 ne darà prontamente comunicazione al Prenditore ed il Prenditore procederà al pagamento di quanto richiesto in base al precedente articolo 8.2.1 entro e non oltre 5 (cinque) giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
8.2.3 Il presente contratto, rientrando nell’ambito di applicazione dell’I.V.A., è soggetto alle disposizioni di cui al comma 2, art. 5, del D.P.R. 131/1986; mentre sconterà l’imposta ipotecaria nella misura del 2% (due per cento) relativamente all’importo dell’iscrizione ipotecaria.
ARTICOLO 9
DICHIARAZIONI E GARANZIE
9.1 Dichiarazioni e Garanzie
Il Prenditore rende alla Banca Finanziatrice con riferimento a se stessa e alla Società le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 9.1 (“Dichiarazioni e Garanzie”). Il Prenditore riconosce che la Banca Finanziatrice ha sottoscritto la Documentazione Finanziaria facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette, accurate e non fuorvianti alla Data di Firma e saranno considerate ripetute secondo quanto previsto dall’articolo 9.1 (“Dichiarazioni e delle garanzie”) del presente Contratto.
9.1.1 Costituzione e capacità
Il Prenditore e le Società garanti sono società regolarmente costituite e validamente esistenti in conformità alle leggi che regolano la loro costituzione, hanno tutti i poteri e sono in possesso di ogni autorizzazione, permesso o licenza, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, necessari per lo svolgimento della propria attività come condotta alla Data di Firma.
9.1.2 Obbligazioni
Le obbligazioni assunte dal Prenditore nella Documentazione Finanziaria sono valide e vincolanti per il Prenditore ed efficaci nei suoi confronti.
9.1.3 Sottoscrizione e Poteri
Il Prenditore ha il potere di sottoscrivere la Documentazione Finanziaria, e di adempiere le obbligazioni nascenti dalla medesima documentazione.
9.2 Efficacia delle dichiarazioni e garanzie
Fatta eccezione per la dichiarazione e garanzia di cui all’articolo 9.1.3, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 9 (“Dichiarazioni e Garanzie”) dovranno essere veritiere, complete e corrette alla Data di Utilizzo, e nel primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
10.1 Bilanci di Esercizio
10.1.1 Il Prenditore, in relazione a ciascun esercizio sociale, dovrà consegnare alla Banca Finanziatrice, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, copia del proprio bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, approvato e certificato e comunque non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio.
10.2 Informazioni
10.2.1 Il Prenditore, oltre a fornire tutte le informazioni che la banca potrà ragionevolmente richiedere per monitorare l’evoluzione della situazione societaria, dovrà consegnare alla Banca Finanziatrice, entro 30 (trenta) giorni dal loro svolgimento, copia dei propri verbali di assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.
10.2.2 Il Prenditore dovrà prontamente e, comunque, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, comunicare alla Banca Finanziatrice l’avvenuto verificarsi di un Evento di Decadenza, un Evento di Risoluzione o di un Evento di Recesso, e ogni evento o circostanza che possa dar luogo ad un Effetto Pregiudizievole Significativo.
10.2.3 Resta inteso che le informazioni di cui al presente articolo 10.2 non dovranno essere fornite nel caso in cui il fornire tali informazioni costituisca violazione delle disposizioni di legge.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI DEL PRENDITORE
11.1 Imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali
Il Prenditore corrisponderà, e farà si che la Società corrisponda, correttamente e regolarmente alle competenti autorità ed alle rispettive scadenze tutte le imposte, tasse, tributi, oneri governativi e contributi previdenziali e assistenziali ad esso applicabili, fatto salvo per le tasse, le imposte, gli oneri governativi e i contributi previdenziali e assistenziali per cui sia stata proposta in buona fede tempestiva opposizione all’autorità competente.
Il Prenditore preleverà e verserà, e farà si che la Società prelevi e versi, regolarmente, correttamente e tempestivamente le ritenute di Legge applicabili alle somme da esso corrisposte.
Il Prenditore: (1) redigerà e depositerà (ovvero farà in modo che siano redatte e depositate), e farà in modo che la Società rediga e depositi, in maniera corretta ed accurata, nei termini e nei modi prescritti dalle Leggi applicabili, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere da esso depositate; e (2) farà sì che tali dichiarazioni rispecchino accuratamente ed in conformità alle Leggi applicabili tutte le proprie obbligazioni fiscali e contributive per i periodi da esse coperti.
Clausola di “Pari Passu”:
Ogni obbligazione di pagamento nascente dalla Documentazione Finanziaria dovrà collocarsi almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori non garantiti e non subordinati del Prenditore, salvo per quelle obbligazioni obbligatoriamente privilegiate in base alla legge.
Clausola “Cross Default”:
Qualora il Prenditore, un suo garante o una società facente parte del suo stesso gruppo, non onorino alla scadenza un impegno nei confronti dei terzi, il contratto contenente questa clausola è da considerarsi decaduto dal beneficio del termine con l’imposizione per il Prenditore di rimborsare le somme eventualmente percepite.
Salvaguardia dei beni
Il Prenditore dovrà mantenere, e farà si che la Società mantenga, un valido titolo su tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività nonchè conservarli in buono stato e nella condizione ordinaria, salvo l’ordinaria usura.
Bilancio e scritture contabili
Il bilancio d’esercizio e, ove richieste dalla legge o redatte su base volontaria, la relazione semestrale e quella trimestrale, nonchè i libri sociali e le scritture contabili del Prenditore e della Società dovranno essere predisposti con chiarezza, ed essere veritieri e corretti.
11.2 Conservazione delle Garanzie
Il Prenditore si impegna irrevocabilmente, anche ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, a porre in essere e/o a far porre in essere ogni atto e formalità (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli atti ricognitivi) ritenuto necessario od opportuno dalla Banca Finanziatrice al fine di preservare la validità e l’efficacia dei Contratti di Garanzia.
ARTICOLO XII
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
Eventi di Decadenza
12.1 – Decadenza dal beneficio del termine
Costituirà causa di decadenza del Prenditore dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’Articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo articolo 12.3 (“Restituzione del Finanziamento”):
a) la presentazione da parte del Prenditore e/o della Società di domanda di ammissione ad una qualsiasi Procedura Concorsuale;
(b) la dichiarazione di apertura di una qualsiasi Procedura Concorsuale nei confronti del Prenditore e/o della Società;
(c) sia stato emesso nei confronti del Prenditore un provvedimento, anche di primo grado, in esito a un procedimento giudiziario a cognizione piena o sia stato eseguito un pignoramento che comporti l’incapacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto;
(d) la cessione da parte del Prenditore e/o della Società di tutti o di una parte sostanziale dei propri beni ai creditori ai sensi dell’articolo 1977 e seguenti del codice civile
(e) mancato rispetto dei “Covenant” non Finanziari;
(f) eventi pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale, finanziaria ed operativa del beneficario o per la sua capacità, secondo il ragionevole giudizio della banca finanziatrice di adempiere le obbligazioni inerenti al finanziamento (Material Adverse Charge).
12.2 – Efficacia della decadenza
La Banca Finanziatrice, informerà il Prenditore della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’articolo 12.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) attraverso una comunicazione ad esso inviata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà efficace a partire dal 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Prenditore della comunicazione della Banca Finanziatrice.
12.3 Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.2 (“Efficacia della decadenza”) del presente Contratto il Prenditore dovrà immediatamente rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.2 fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
12.4. Eventi di Risoluzione
12.4.1 – Risoluzione
Il presente Contratto si risolverà di diritto relativamente al Prenditore, ad iniziativa e a discrezione della Banca Finanziatrice, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con gli effetti di cui al successivo articolo 12.4.2 (“Efficacia della Risoluzione”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
* il Prenditore non adempia puntualmente al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto e della Documentazione Finanziaria nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto o nella Documentazione Finanziaria, salvo che tale inadempimento sia stato tempestivamente sanato nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alle scadenze, senza l’obbligo di comunicazione scritta inviata dalla Banca Finanziatrice al Prenditore;
* il Finanziamento sia utilizzato dal Prenditore, in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’articolo 2.2. (“Scopo”) del presente Contratto;
* una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate nel presente Contratto dal Prenditore risulti non veritiera o non corretta in un suo aspetto sostanziale e, se le circostanze che hanno dato origine a suddetto evento fossero suscettibili di sanatoria, non siano state sanate entro il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) a decorrere dalla data in cui la Banca Finanziatrice ha comunicato al Prenditore detto evento per iscritto, e ciò comporti l’incapacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
* in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli articoli XI (“Obblighi di Informazione”) e XII (“Obblighi dei Prenditori”) del presente Contratto non sia adempiuto dal Prenditore e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) a decorrere dalla data in cui la Banca Finanziatrice ne ha dato comunicazione al Prenditore per iscritto.
12.4.2 Efficacia della Risoluzione
La Banca Finanziatrice informerà il Prenditore circa l’intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 12.4.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata al Prenditore con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) successivo alla data di ricevimento da parte del Prenditore della diffida della Banca Finanziatrice.
12.4.3 – Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.4.2 (“Efficacia della risoluzione”) del presente Contratto il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.4.2 fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
12.4.4 Eventi di Recesso
Recesso
La Banca Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi dell’articolo 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all’articolo 12.3 (“Restituzione del Finanziamento”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
* con riferimento al Prenditore ed alla Società, sia stata deliberata la liquidazione o comunque si sia verificato un caso di scioglimento;
* con riferimento al Prenditore ed alla Società, siano stati conclusi con emissione di un provvedimento, anche di primo grado purchè all’esito di una fase a cognizione piena, uno o più giudizi ordinari, arbitrati, procedure amministrative, procedimenti investigativi o altri provvedimenti analoghi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque procedimento attivato dall’amministrazione finanziaria) che comportino un Effetto Pregiudizievole Significativo;
* il Contratto risulti o diventi nullo o annullabile o invalido o inefficace per causa direttamente imputabile al Prenditore e tale circostanza, se suscettibile di sanatoria, non sia stata sanata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) dal suo verificarsi;
* revoca delle autorizzazioni del Prenditore necessarie per lo svolgimento della propria attività e tale circostanza, se suscettibile di sanatoria, non sia stata sanata entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) dal suo verificarsi e/o entro il diverso termine previsto dalla disciplina vigente;
* una qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dal Prenditore non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste da un qualsiasi Indebitamento Finanziario, e secondo i relativi termini e condizioni.
12.4.5 – Efficacia del Recesso
La Banca Finanziatrice informerà il Prenditore circa l’intenzione di esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 12.4.4 (“Recesso”) mediante una comunicazione inviata al Prenditore con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 10° (decimo) Giorno Lavorativo (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) successivo alla data di ricevimento da parte del Prenditore della comunicazione della Banca Finanziatrice.
12.4.6 – Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.4.5 (“Efficacia del recesso”) del presente Contratto il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.3.2, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
ARTICOLO XIII
PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovuti dal Prenditore alla Banca Finanziatrice in adempimento della Documentazione Finanziaria, dovranno essere effettuati in euro con accredito sul conto comunicato dalla Banca Finanziatrice al Prenditore. La Banca Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto dandone comunicazione al Prenditore con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi. La Banca Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare, motivatamente, pagamenti effettuati da terzi.
ARTICOLO XIV
SPESE
Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il Prenditore sosterrà direttamente:
(1) gli onorari e spese notarili sostenute dalla Banca Finanziatrice in relazione alla predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento della Documentazione Finanziaria e degli atti ad essa collegati;
(2) tutte le imposte e tasse relative alla Documentazione Finanziaria.
La Banca Finanziatrice sosterrà le spese relative all’assistenza legale di cui la stessa ha usufruito ai fini della predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento della Documentazione Finanziaria e degli atti ad essa collegati.
ARTICOLO XV
DISPOSIZIONI VARIE
15.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Prenditore con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.
15.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
15.3 Termine Essenziale
I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
15.4 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
15.5 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca Finanziatrice, salve le eventuali opposizioni nei termini di legge, costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Banca Finanziatrice verso il Prenditore in dipendenza del presente Contratto.
15.6 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla Legge applicabile.
15.7 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di Legge o di regolamento. Resta ferma comunque la facoltà della Banca Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Prenditore che la Banca Finanziatrice considerino necessarie.
15.8 Indennizzo
Il Prenditore manterrà la Banca Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonchè in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essi subiti, a causa del mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi degli obblighi su di essi gravanti in base alla Documentazione Finanziaria, ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto e nella documentazione finanziaria.
15.9 Estraneità ai rapporti tra Prenditore e terzi
La Banca Finanziatrice deve ritenersi estranea ai rapporti che intercorrono fra il Prenditore ed i terzi, sicchè questi non potranno avanzare alcun diritto o pretesa nei confronti del primo. In particolare, in mancanza di una specifica dichiarazione scritta di adesione da parte della Banca Finanziatrice, un’eventuale convenzione di accollo fra terzi ed il Prenditore non comporterà la liberazione di quest’ultimo dalle obbligazioni assunte in base alla Documentazione Finanziaria.
15.10 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
15.11 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il Prenditore prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Banca Finanziatrice nell’ambito della propria attività bancaria, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
15.12 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax ai seguenti indirizzi delle Parti indicati in sede di costituzione del presente atto da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre.
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purchè tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
ARTICOLO XVI
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
16.2 Foro Competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
ARTICOLO XVII
GARANZIE
17.1 A garanzia del puntuale rimborso del finanziamento e l’esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivante dal presente contratto, unitamente a quanto allegato, la Società “……. S.R.L.”, come sopra rappresentata, concede a favore della “…….. BANKING S.P.A.”, che come sopra rappresentata accetta,
IPOTECA
sui seguenti beni immobili siti nel Comune di ….., alla Via ….. n. …, e precisamente:
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/A, composto da due vani ed accessori; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella …. sub …., via…… n. ….., P. 2, int. 4/A, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, RC E. 1.824,38;
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/B, composto da 2,5 vani catastali; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella …. sub …., via ……… n. ….., P. 2, int. 4/B, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 2,5, RC E. 1.013,55;
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/C, composto da 12 (dodici) vani catastali, con annesso vano cantina al piano seminterrato; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella ….. sub ……, via …….. n. …., P. S1-2, int. 4/C, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 12,5, RC E. 5.067,73;
l’attuale identificazione deriva dalla soppressione del sub ….. della particella ….., foglio ….., giusta variazione catastale del ……., prot. …….
Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), che comprende garantisce il capitale finanziato, gli interessi anche di mora, come sopra determinati, spese giudiziali, premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente finanziamento o di legge anche per i casi di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.
Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta (e successivamente rinnovata nel caso di mutuo con durata superiore ai 20 (venti) anni) presso la competente Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio precedente né ad alcuna trascrizione, a servitù non apparenti o ad altro vincolo od onere, anche di piano regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento, ad eccezione delle seguenti formalità:
– vincolo a favore del “MINISTERO PER I BENI CULTURALI”, trascritto a …… il ……. al n. …….;
– ipoteca volontaria iscritta in data ……… ai nn. ……/…., per lire 3.000.000.000, a favore del “BANCO …….S.P.A.”, sull’unità immobiliare sub ….., a garanzia di un mutuo di lire 1.500.000.000;
– domanda giudiziale trascritta in data …….. ai nn. ………/……, gravante sull’unità immobiliare sub …..
17.2 I garanti signor ……… e la Società “…….. S.p.A.”, come sopra rappresentata, a garanzia del presente finanziamento e di tutte le obbligazioni da esso derivanti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere in data odierna l’atto di costituzione di pegno di quote sociali a favore della Banca “…… BANKING S.P.A.”, su tutte le quote da loro possedute della Società “…………. S.R.L”.
Il pegno dovrà permanere nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.
Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della Banca.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza, per averli in precedenza dettagliatamente esaminati e concordati in ogni singola clausola.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce ed al margine dei fogli intermedi unitamente a quanto allegato come per legge, alle ore …… e minuti ……..
Consta il presente atto di dieci fogli scritti su facciate quaranta fin qui a macchina, da persona di mia fiducia.
firmato: …….. – ……… – ……….. – ……… – NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c’è sigillo).
L’ATTO FINALE
Il “closing finanziario” rappresenta un’operazione complessa che coinvolge da un lato una pluralità di attività professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai) e dall’altro operatori economico/finanziari quali Società, Banche, intermediari finanziari, Società di assicurazioni.
L’operazione si sostanzia, tendenzialmente, in una serie di atti che vanno da un finanziamento indispensabile a procurare la provvista finanziaria, ad una possibile pluralità di operazioni societarie tra cui quelle sul capitale o sull’emissione di titoli di debito/prestiti obbligazionari, atti tesi ad assicurare le garanzie e le coperture quali fideiussioni, ipoteche, pegno di quote o di azioni, fino alla probabile riscrittura di patti parasociali.
Come si inserisce l’attività notarile in questa fattispecie?
L’operazione de qua, per quanto attiene l’attività notarile, può essere espletata seguendo due modalità:
1) Il Notaio è il punto terminale dell’operazione con la sola redazione degli atti idonei all’espletamento finale dell’attività giuridica per il conseguimento degli obiettivi prefissati: in tal caso il Notaio cura esclusivamente la “tecnica redazionale”, non entrando nel merito del contenuto oggettivo dell’atto impostato, gestito e predisposto da professionalità altre, salvo che non presenti contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (ovverosia sia affetto da nullità sostanziale);
2) Il Notaio partecipa attivamente al processo di formazione dell’attività negoziale oggetto della trattativa finanziaria, dialogando con le parti, gli Avvocati, i Dottori Commercialisti, gli Enti Finanziatori, eventuali terzi/Garanti, allo scopo di facilitare una scelta cosciente da parte della proprietà dell’azienda utilizzatrice/beneficiaria del closing per una corretta programmazione, a tutto tondo, dell’operazione e per una consapevole strategia imprenditoriale (come, eventualmente, avviene per closing particolarmente complessi realizzati da importanti gruppi imprenditoriali – le c.d. “holding”): in tal caso il Notaio assembla l’intera struttura negoziale dell’atto che, ovviamente, sottoporrà alla valutazione delle altre categorie professionali per una corretta ed armonica visione d’insieme.
L’atto che segue è un particolare contratto di finanziamento a chiusura di una operazione che prevedeva anche un pegno di azioni ed una riformulazione di “patti parasociali” per riequilibrare i rapporti di forza all’ interno della governance di maggioranza della società e richiesta dalla parte finanziatrice.
Repertorio n. Raccolta n.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ………, il giorno ……. del mese di ……..in Aversa nel mio studio alla Via Tribunali n. 8.
Innanzi a me, dottor GENNARO FIORDILISO, Notaio in Aversa, iscritto al Collegio Notarile di S. Maria C.V., si sono costituiti:
– il sig……….., nato a ………il………., domiciliato per la carica presso ……in via………, e il sig…………, nato a…….. il……….., domiciliato per la carica presso ………..in via………., in rappresentanza di (Banca)……., con Sede Legale e Direzione Generale in….., via…….., capitale sociale Euro ……….iscrizione al Registro delle Imprese di ………, codice fiscale e p. IVA n. ……., cod. ABI ……., Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario…. , iscritta all’albo dei Gruppi Bancari n. ……., aderente al Fondo Interbancario di Tutela Dei Depositi, la quale nel prosieguo sarà indicata come “Banca”, in forza di procura in data ……., n. ……. di rep. a rogito del Notaio …….., registrata a ……. il ………al n. ……., che, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”; (qui di seguito “Banca Finanziatrice”);
– il signor ……….., nato a…….. il ………. e domiciliato in ……., al viale ………; codice fiscale:…………, che interviene al presente atto sia in proprio che quale Amministratore Unico della Società: ” ………..S.R.L.”, con sede in…….., alla via…….., dove il costituito domicilia per la carica; capitale sociale Euro……..; codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro Imprese di …… n……….; iscritta presso la C.C.I.A.A. di ……. al n. ……..R.E.A.; a quanto in oggetto autorizzato giusta legittimi poteri derivantigli dal vigente Regolamento Sociale; (qui di seguito “beneficiaria” o “prenditore”);
a) il signor………., nato a ……… il ……… ed ivi domiciliato, alla via ………n. …….; codice fiscale: ………; che interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale del signor ………, nato ad …… il …….., Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata: “……… S.R.L.”, con sede in ……., alla via .………, dove il costituito domicilia per la carica; capitale sociale Euro …….,00 interamente versato; codice fiscale, partita IVA e iscrizione registro imprese di Roma: ……., iscritta presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……. R.E.A.; a quanto in oggetto autorizzato giusta i legittimi poteri derivantigli dal vigente Regolamento Sociale; il detto procuratore interviene al presente atto giusta procura ricevuta dal Notaio ……… di…….. in data …….., rep. n. ……., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
b) il signor………., come sopra generalizzato;
c) il signor………., nato a …….. il …….. ed ivi domiciliato, alla via …… n. ……; codice fiscale:……..; che interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale del signor …….., nato ad ……. il …….., Amministratore Unico della Società per azioni: “……….. S.P.A.”, con sede in ….., alla via…… n. …, capitale sociale Euro ……..,00, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione presso il Registro Imprese di ……n. …….; iscritta presso la C.C.I.A.A. di …… al n. …….. R.E.A.; il detto procuratore interviene al presente atto giusta procura ricevuta dal Notaio …… di ………. in data …….., rep. n. ….., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “C”;
(qui di seguito “garanti”).
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,
premettono che:
– La beneficiaria è una società di diritto italiano, costituita in data …….., attiva, direttamente o tramite società controllate e/o partecipate, nel settore di charter nautico in generale ed attività di noleggio e locazione di unità da diporto;
– La beneficiaria intende procedere all’acquisto di partecipazione qualificata della “……..” ed all’acquisto di aeromobile “………..” da parte della controllata “…….GROUP S.R.L.”;
– in particolare, al fine di finanziare l’operazione, la beneficiaria ha richiesto alla Banca Finanziatrice, che si è dichiarata disposta a concederlo ai termini ed alle condizioni di seguito indicati, un finanziamento fino ad un importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero);
– la Banca Finanziatrice, facendo affidamento sulla veridicità ed accuratezza, nei loro aspetti sostanziali, dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e di altra natura fornitegli dalla beneficiaria, ha convenuto di concedere alla beneficiaria il Finanziamento secondo i termini e le condizioni qui di seguito specificate, in conformità a quanto previsto nel “…….. PRELIMINARE”, che previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “D”, per formarne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE, DEFINIZIONI, RIFERIMENTI E ALLEGATI
1.1 Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni
I termini qui di seguito espressi nella sola forma singolare si intendono ricomprendere anche il plurale e viceversa.
1.3 Riferimenti
Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a un:
– “Parte” e “Parte Finanziaria” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
– “Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
– “Articolo” e/o “paragrafo” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;
– “controllo” di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, codice civile e “controllato” e/o “controllante” dovrà essere interpretato conseguentemente;
– “persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento di Decadenza o ad un Evento di Risoluzione o ad un Evento di Recesso, come un riferimento ad un Evento di Decadenza o ad un Evento di Risoluzione o ad un Evento di Recesso che non sia stato oggetto di rinuncia o di sanatoria conformemente a quanto previsto nel presente Contratto;
– “imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
– “mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 Codice Civile.
– allegati
Gli Allegati indicati qui di seguito sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO
2.1 Concessione del Finanziamento
2.1.1 Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, la Banca Finanziatrice concede al Prenditore, che accetta, il Finanziamento di euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) nella forma tecnica di “anticipi finanziari causali varie”.
2.1.2 Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, l’impegno della Banca Finanziatrice a erogare il Finanziamento sarà efficace alla Data di Utilizzo.
2.2 Scopo
2.2.1 Il Prenditore dovrà utilizzare il Finanziamento esclusivamente per pagare il Prezzo e le Commissioni e Spese di cui all’Articolo 15 del presente Contratto.
2.2.2 Il Prenditore dovrà utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2.2.1 e la Banca Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzazione degli importi concessi in base al presente Contratto.
2.2.3. Il Prenditore ha riconosciuto alla banca finanziatrice euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) quali commissioni di organizzazione e istruttoria del finanziamento alla comunicazione ed accettazione del suddetto finanziamento e sono dovute anche se il finanziamento non dovesse essere erogato per cause non imputabili alla Banca.
2.3 Presupposizione
La Banca Finanziatrice ed il Prenditore si danno reciprocamente atto che le condizioni indicate al successivo art. 3, costituiscono elementi essenziali per la conclusione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto di Finanziamento, la cui mancanza determinerà l’inefficacia del Contratto di Finanziamento.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive all’erogazione del Finanziamento
L’impegno della Banca Finanziatrice ad erogare l’Importo è sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della Banca Finanziatrice di tutti i documenti qui di seguito indicati nella forma e nella sostanza soddisfacente alla Banca Finanziatrice e che le condizioni sospensive di seguito indicate, nella forma e nella sostanza soddisfacenti per la Banca Finanziatrice, si siano debitamente verificate:
a) copia delle deliberazioni, validamente assunte, dell’assemblea dei soci della beneficiaria di effettuare gli acquisti finanziati;
b) certificato di insussistenza di procedure concorsuali a carico della beneficiaria rilasciato dal competente Registro delle Imprese o analogo ufficio competente nelle giurisdizioni interessate e risalente a non più di 10 (dieci) giorni successivi a quella dell’iscrizione dell’ipoteca;
c) sottoscrizione della Documentazione Finanziaria;
d) assenza di cause di recesso, di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine;
e) acquisizione di atto unilaterale di costituzione in pegno da realizzarsi nella forma di scrittura privata autenticata nelle firme da un Notaio da parte dei soci signor …….. e Società “………. S.p.A.”;
f) produzione alla banca finanziatrice di copia della lettera di trasmissione dell’atto di pegno alla società prenditrice a cura del notaio rogitante;
g) acquisizione atto di accettazione del pegno da parte di società prenditrice, da munire di data certa, con allegato Estratto autentico del libro dei soci dal quale risulti annotazione del vincolo;
h) dichiarazione notarile da cui risulti l’avvenuta iscrizione, con relativi estremi, dell’ipoteca di cui al presente contratto, attestante che al momento di tale iscrizione gli immobili offerti in garanzia erano liberi da formalità pregiudizievoli ad esclusione di quelle riportate nella relazione notarile preliminare redatta in data ……. dal notaio …… di ……..;
i) due copie autentiche del presente contratto, ed una copia in forma esecutiva; nonchè la relativa relazione notarile definitiva.
La mancata presentazione di detti documenti nel termine di un mese da parte della società beneficiaria vale ad attestare la rinuncia della medesima al finanziamento concesso, per cui la banca finanziatrice, decorso tale termine, potrà ritenersi libera da ogni impegno assunto con il presente contratto.
3.2 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive previste o richiamate nel presente articolo 3 (Condizioni Sospensive) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell’esclusivo interesse della Banca Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni, comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dal mancato avveramento della condizione.
3.3 Costi
Fermo restando il disposto dell’articolo 15.8 (“Indennizzo”) del presente Contratto, qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo 3 (Condizioni Sospensive) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto, il Prenditore dovrà tenere indenne la Banca Finanziatrice, a semplice richiesta di quest’ultima e rimossa ogni eccezione, da tutti i costi, oneri e danni subiti dalla Banca Finanziatrice in relazione al reperimento della provvista, nonchè alla predisposizione, negoziazione, stipula e modifica della Documentazione Finanziaria e dei documenti ad essa relativi.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO
4.1 Utilizzo del Finanziamento
4.1.1 Le Parti convengono che il Finanziamento potrà essere utilizzato in un’unica soluzione esclusivamente alla Data di Utilizzo, subordinatamente al verificarsi di quanto previsto nel presente articolo 4.1 (“Utilizzo del Finanziamento”) del presente Contratto, tramite l’erogazione dell’Importo Richiesto del Finanziamento (come di seguito definito) al Prenditore, restando inteso che l’Importo Richiesto del Finanziamento erogato dalla Banca Finanziatrice dovrà essere utilizzato dal Prenditore esclusivamente per gli scopi previsti dall’articolo 2.2 (“Scopo”) che precede.
ARTICOLO 5
INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse del Finanziamento
Il Finanziamento viene concesso al tasso d’interesse trimestrale variabile pari alla somma di:
– euribor trimestrale;
– margine 150 bps p.a..
5.2 Periodo di Interessi
5.2.1 Al fine del calcolo degli interessi dovuti dal Prenditore sull’Importo, il periodo intercorrente tra la Data di Utilizzo (inclusa) e la Data di Scadenza Finale (esclusa) verrà suddiviso in successivi periodi (ciascuno, un “Periodo di Interessi”), ognuno dei quali avrà inizio l’ultimo giorno (incluso) del precedente Periodo di Interessi, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che avrà inizio dal giorno (escluso) nel quale l’Importo è erogato dalla Banca Finanziatrice e scadrà il ……..
5.2.2 I Periodi di Interesse successivi al primo avranno durata trimestrale e scadranno il 30/09, 31/12, 31/03 di ciascun anno.
5.2.3 Le somme dovute per interessi maturati sul Finanziamento in relazione al primo Periodo di Interessi saranno corrisposte dal Prenditore il 30/06, 30/09, 31/12, 31/03 e alla scadenza in uno al rimborso del capitale. Le somme dovute per interessi maturati sul Finanziamento in relazione a ciascun Periodo di Interessi successivo al primo saranno corrisposte alla relativa Data di Pagamento Interessi.
5.2 Pagamento degli interessi
Il Prenditore corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati di volta in volta su un Importo al corrispondente Tasso di Interesse e in relazione a ciascun Periodo di Interessi, alla relativa Data di Pagamento Interessi e con pari valuta.
Sulle somme dovute dalla prenditrice decorrono a favore della banca, con periodicità trimestrale interessi nella misura variabile di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell’”Euribor a tre mesi” moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondata allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre solare e cioè variabile ogni tre mesi maggiorato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali in ragione d’anno. In relazione a quanto disposto dal CICR del 4/3/2003, il valore dell’”Euribor a tre mesi” moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor “365”) rilevato per valuta alla data odierna corrisponde al 4,93% (quattro virgola novantatré per cento). Gli interessi come sopra calcolati verranno in ogni caso addebitati alla fine di ogni trimestre solare. Il saldo risultante dalla chiusura periodica trimestrale produce interessi al tasso come sopra calcolato e con capitalizzazione trimestrale; la beneficiaria approva specificatamente tale clausola.
5.3 Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque Importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al corrispondente Tasso di Interesse rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del Periodo di Interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 2 (due) punti percentuali per anno che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso). Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore, e senza pregiudizio per la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore, nonchè per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5.4. Tassi di interessi alternativi
In mancanza di rilevazione dell’Euribor da parte del Comitato di Gestione dell’Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE) sarà utilizzato il “Libor” dell’Euro sulla piazza di Londra. Per quanto nono espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano, per quanto compatibili, le Norme generali che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi che la Beneficiaria dichiara di conoscere ed accettare.
5.5 Limite legale al tasso di interessi applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e/o gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (“Interessi”) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.
ARTICOLO 6
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
6.1 Rimborso del Finanziamento
Il Prenditore si obbliga a restituire l’Importo erogato entro il ………, salvo eventuale proroga accordata dalla Banca finanziatrice.
ARTICOLO 7
RIMBORSO ANTICIPATO E REVOCA DEL FINANZIAMENTO
7.1 Rimborso anticipato volontario del Finanziamento
7.1.1 Il Prenditore avrà la facoltà di rimborsare, in tutto o in parte, un Importo in via anticipata rispetto alle scadenze previste dal presente Contratto, in qualsiasi momento e senza applicazione di alcuna penalità alle seguenti condizioni:
– il rimborso anticipato di un importo sia effettuato per importi minimi pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) (in mancanza di un rimborso anticipato dell’intero Importo);
– il Prenditore abbia inviato alla Banca Finanziatrice, almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data nella quale il Prenditore intenda effettuare il rimborso di un Importo, una comunicazione scritta di rimborso anticipato che dovrà indicare l’importo oggetto di rimborso anticipato e la data prevista per il medesimo.
7.1.2 Gli importi rimborsati anticipatamente dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 7.1.1 (“Rimborso anticipato volontario del Finanziamento”), una volta percepiti dalla Banca Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
– in primo luogo, al rimborso delle spese ed accessori dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Contratto;
– in secondo luogo, al pagamento dei Costi di Rimborso, se dovuti;
– in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sull’Importo prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, per l’eccedenza, al pagamento degli interessi calcolati al corrispondente Tasso di Interesse maturati sino a tale data;
– in quarto luogo, al rimborso pro-rata degli Importi erogati;
7.1.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato volontario di cui al presente articolo 7.1 (“Rimborso anticipato volontario del Finanziamento”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Prenditore.
7.1.4 RIMBORSO OBBLIGATORIO ANTICIPATO
La beneficiaria, salvo deroga concessa dalla banca finanziatrice, dovrà obbligatoriamente destinare al rimborso anticipato l’incasso derivante dalla vendita delle partecipazioni e/o vendita da parte della controllata dell’aeromobile oggetto d’intervento.
ARTICOLO 8
IMPOSTE E TASSE
8.1 Responsabilità per imposte e tasse
Sono a carico del Prenditore gli oneri relativi a tutte le imposte e tasse a cui la Documentazione Finanziaria o eventuali atti o provvedimenti ad essa collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti. Il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca, oltre al capitale come sopra finanziato e relativi interessi, anche ogni imposta, tassa, gravame, tributo o spesa, presente o futura, che alla Banca stessa possa derivare in dipendenza del presente contratto.
8.2 Obblighi di indennizzo a beneficio della Banca Finanziatrice
8.2.1 Qualora:
– la Banca Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi della Documentazione Finanziaria; ovvero
– la Banca Finanziatrice fosse ritenuta responsabile, anche congiuntamente con altre e/o con terzi del, o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi della Documentazione Finanziaria; ovvero
– il Prenditore non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente articolo 8.1 (“Responsabilità per imposte e tasse”).
Il Prenditore, a semplice richiesta della Banca Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare la Banca Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Banca Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
8.2.2 La Banca Finanziatrice che intende richiedere gli indennizzi di cui al precedente articolo 8.2.1 ne darà prontamente comunicazione al Prenditore ed il Prenditore procederà al pagamento di quanto richiesto in base al precedente articolo 8.2.1 entro e non oltre 5 (cinque) giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
8.2.3 Il presente contratto, rientrando nell’ambito di applicazione dell’I.V.A., è soggetto alle disposizioni di cui al comma 2, art. 5, del D.P.R. 131/1986; mentre sconterà l’imposta ipotecaria nella misura del 2% (due per cento) relativamente all’importo dell’iscrizione ipotecaria.
ARTICOLO 9
DICHIARAZIONI E GARANZIE
9.1 Dichiarazioni e Garanzie
Il Prenditore rende alla Banca Finanziatrice con riferimento a se stessa e alla Società le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 9.1 (“Dichiarazioni e Garanzie”). Il Prenditore riconosce che la Banca Finanziatrice ha sottoscritto la Documentazione Finanziaria facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette, accurate e non fuorvianti alla Data di Firma e saranno considerate ripetute secondo quanto previsto dall’articolo 9.1 (“Dichiarazioni e delle garanzie”) del presente Contratto.
9.1.1 Costituzione e capacità
Il Prenditore e le Società garanti sono società regolarmente costituite e validamente esistenti in conformità alle leggi che regolano la loro costituzione, hanno tutti i poteri e sono in possesso di ogni autorizzazione, permesso o licenza, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, necessari per lo svolgimento della propria attività come condotta alla Data di Firma.
9.1.2 Obbligazioni
Le obbligazioni assunte dal Prenditore nella Documentazione Finanziaria sono valide e vincolanti per il Prenditore ed efficaci nei suoi confronti.
9.1.3 Sottoscrizione e Poteri
Il Prenditore ha il potere di sottoscrivere la Documentazione Finanziaria, e di adempiere le obbligazioni nascenti dalla medesima documentazione.
9.2 Efficacia delle dichiarazioni e garanzie
Fatta eccezione per la dichiarazione e garanzia di cui all’articolo 9.1.3, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 9 (“Dichiarazioni e Garanzie”) dovranno essere veritiere, complete e corrette alla Data di Utilizzo, e nel primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
10.1 Bilanci di Esercizio
10.1.1 Il Prenditore, in relazione a ciascun esercizio sociale, dovrà consegnare alla Banca Finanziatrice, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, copia del proprio bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, approvato e certificato e comunque non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio.
10.2 Informazioni
10.2.1 Il Prenditore, oltre a fornire tutte le informazioni che la banca potrà ragionevolmente richiedere per monitorare l’evoluzione della situazione societaria, dovrà consegnare alla Banca Finanziatrice, entro 30 (trenta) giorni dal loro svolgimento, copia dei propri verbali di assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.
10.2.2 Il Prenditore dovrà prontamente e, comunque, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, comunicare alla Banca Finanziatrice l’avvenuto verificarsi di un Evento di Decadenza, un Evento di Risoluzione o di un Evento di Recesso, e ogni evento o circostanza che possa dar luogo ad un Effetto Pregiudizievole Significativo.
10.2.3 Resta inteso che le informazioni di cui al presente articolo 10.2 non dovranno essere fornite nel caso in cui il fornire tali informazioni costituisca violazione delle disposizioni di legge.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI DEL PRENDITORE
11.1 Imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali
Il Prenditore corrisponderà, e farà si che la Società corrisponda, correttamente e regolarmente alle competenti autorità ed alle rispettive scadenze tutte le imposte, tasse, tributi, oneri governativi e contributi previdenziali e assistenziali ad esso applicabili, fatto salvo per le tasse, le imposte, gli oneri governativi e i contributi previdenziali e assistenziali per cui sia stata proposta in buona fede tempestiva opposizione all’autorità competente.
Il Prenditore preleverà e verserà, e farà si che la Società prelevi e versi, regolarmente, correttamente e tempestivamente le ritenute di Legge applicabili alle somme da esso corrisposte.
Il Prenditore: (1) redigerà e depositerà (ovvero farà in modo che siano redatte e depositate), e farà in modo che la Società rediga e depositi, in maniera corretta ed accurata, nei termini e nei modi prescritti dalle Leggi applicabili, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere da esso depositate; e (2) farà sì che tali dichiarazioni rispecchino accuratamente ed in conformità alle Leggi applicabili tutte le proprie obbligazioni fiscali e contributive per i periodi da esse coperti.
Clausola di “Pari Passu”:
Ogni obbligazione di pagamento nascente dalla Documentazione Finanziaria dovrà collocarsi almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori non garantiti e non subordinati del Prenditore, salvo per quelle obbligazioni obbligatoriamente privilegiate in base alla legge.
Clausola “Cross Default”:
Qualora il Prenditore, un suo garante o una società facente parte del suo stesso gruppo, non onorino alla scadenza un impegno nei confronti dei terzi, il contratto contenente questa clausola è da considerarsi decaduto dal beneficio del termine con l’imposizione per il Prenditore di rimborsare le somme eventualmente percepite.
Salvaguardia dei beni
Il Prenditore dovrà mantenere, e farà si che la Società mantenga, un valido titolo su tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività nonchè conservarli in buono stato e nella condizione ordinaria, salvo l’ordinaria usura.
Bilancio e scritture contabili
Il bilancio d’esercizio e, ove richieste dalla legge o redatte su base volontaria, la relazione semestrale e quella trimestrale, nonchè i libri sociali e le scritture contabili del Prenditore e della Società dovranno essere predisposti con chiarezza, ed essere veritieri e corretti.
11.2 Conservazione delle Garanzie
Il Prenditore si impegna irrevocabilmente, anche ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, a porre in essere e/o a far porre in essere ogni atto e formalità (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli atti ricognitivi) ritenuto necessario od opportuno dalla Banca Finanziatrice al fine di preservare la validità e l’efficacia dei Contratti di Garanzia.
ARTICOLO XII
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
Eventi di Decadenza
12.1 – Decadenza dal beneficio del termine
Costituirà causa di decadenza del Prenditore dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’Articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo articolo 12.3 (“Restituzione del Finanziamento”):
a) la presentazione da parte del Prenditore e/o della Società di domanda di ammissione ad una qualsiasi Procedura Concorsuale;
(b) la dichiarazione di apertura di una qualsiasi Procedura Concorsuale nei confronti del Prenditore e/o della Società;
(c) sia stato emesso nei confronti del Prenditore un provvedimento, anche di primo grado, in esito a un procedimento giudiziario a cognizione piena o sia stato eseguito un pignoramento che comporti l’incapacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto;
(d) la cessione da parte del Prenditore e/o della Società di tutti o di una parte sostanziale dei propri beni ai creditori ai sensi dell’articolo 1977 e seguenti del codice civile
(e) mancato rispetto dei “Covenant” non Finanziari;
(f) eventi pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale, finanziaria ed operativa del beneficario o per la sua capacità, secondo il ragionevole giudizio della banca finanziatrice di adempiere le obbligazioni inerenti al finanziamento (Material Adverse Charge).
12.2 – Efficacia della decadenza
La Banca Finanziatrice, informerà il Prenditore della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’articolo 12.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) attraverso una comunicazione ad esso inviata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà efficace a partire dal 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte del Prenditore della comunicazione della Banca Finanziatrice.
12.3 Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.2 (“Efficacia della decadenza”) del presente Contratto il Prenditore dovrà immediatamente rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.2 fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
12.4. Eventi di Risoluzione
12.4.1 – Risoluzione
Il presente Contratto si risolverà di diritto relativamente al Prenditore, ad iniziativa e a discrezione della Banca Finanziatrice, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con gli effetti di cui al successivo articolo 12.4.2 (“Efficacia della Risoluzione”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
* il Prenditore non adempia puntualmente al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto e della Documentazione Finanziaria nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto o nella Documentazione Finanziaria, salvo che tale inadempimento sia stato tempestivamente sanato nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alle scadenze, senza l’obbligo di comunicazione scritta inviata dalla Banca Finanziatrice al Prenditore;
* il Finanziamento sia utilizzato dal Prenditore, in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’articolo 2.2. (“Scopo”) del presente Contratto;
* una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate nel presente Contratto dal Prenditore risulti non veritiera o non corretta in un suo aspetto sostanziale e, se le circostanze che hanno dato origine a suddetto evento fossero suscettibili di sanatoria, non siano state sanate entro il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) a decorrere dalla data in cui la Banca Finanziatrice ha comunicato al Prenditore detto evento per iscritto, e ciò comporti l’incapacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni di cui al presente Contratto;
* in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli articoli XI (“Obblighi di Informazione”) e XII (“Obblighi dei Prenditori”) del presente Contratto non sia adempiuto dal Prenditore e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) a decorrere dalla data in cui la Banca Finanziatrice ne ha dato comunicazione al Prenditore per iscritto.
12.4.2 Efficacia della Risoluzione
La Banca Finanziatrice informerà il Prenditore circa l’intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 12.4.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata al Prenditore con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) successivo alla data di ricevimento da parte del Prenditore della diffida della Banca Finanziatrice.
12.4.3 – Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.4.2 (“Efficacia della risoluzione”) del presente Contratto il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.4.2 fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
12.4.4 Eventi di Recesso
Recesso
La Banca Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi dell’articolo 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all’articolo 12.3 (“Restituzione del Finanziamento”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
* con riferimento al Prenditore ed alla Società, sia stata deliberata la liquidazione o comunque si sia verificato un caso di scioglimento;
* con riferimento al Prenditore ed alla Società, siano stati conclusi con emissione di un provvedimento, anche di primo grado purchè all’esito di una fase a cognizione piena, uno o più giudizi ordinari, arbitrati, procedure amministrative, procedimenti investigativi o altri provvedimenti analoghi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque procedimento attivato dall’amministrazione finanziaria) che comportino un Effetto Pregiudizievole Significativo;
* il Contratto risulti o diventi nullo o annullabile o invalido o inefficace per causa direttamente imputabile al Prenditore e tale circostanza, se suscettibile di sanatoria, non sia stata sanata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) dal suo verificarsi;
* revoca delle autorizzazioni del Prenditore necessarie per lo svolgimento della propria attività e tale circostanza, se suscettibile di sanatoria, non sia stata sanata entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) dal suo verificarsi e/o entro il diverso termine previsto dalla disciplina vigente;
* una qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dal Prenditore non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste da un qualsiasi Indebitamento Finanziario, e secondo i relativi termini e condizioni.
12.4.5 – Efficacia del Recesso
La Banca Finanziatrice informerà il Prenditore circa l’intenzione di esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 12.4.4 (“Recesso”) mediante una comunicazione inviata al Prenditore con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 10° (decimo) Giorno Lavorativo (ovvero il diverso termine concordato tra la Banca Finanziatrice ed il Prenditore) successivo alla data di ricevimento da parte del Prenditore della comunicazione della Banca Finanziatrice.
12.4.6 – Restituzione del Finanziamento
Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell’articolo 12.4.5 (“Efficacia del recesso”) del presente Contratto il Prenditore dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice gli Importi erogati del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora eventualmente maturati, dalla data in cui diventerà efficace la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al precedente Articolo 12.3.2, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi della Documentazione Finanziaria.
ARTICOLO XIII
PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovuti dal Prenditore alla Banca Finanziatrice in adempimento della Documentazione Finanziaria, dovranno essere effettuati in euro con accredito sul conto comunicato dalla Banca Finanziatrice al Prenditore. La Banca Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto dandone comunicazione al Prenditore con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi. La Banca Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare, motivatamente, pagamenti effettuati da terzi.
ARTICOLO XIV
SPESE
Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il Prenditore sosterrà direttamente:
(1) gli onorari e spese notarili sostenute dalla Banca Finanziatrice in relazione alla predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento della Documentazione Finanziaria e degli atti ad essa collegati;
(2) tutte le imposte e tasse relative alla Documentazione Finanziaria.
La Banca Finanziatrice sosterrà le spese relative all’assistenza legale di cui la stessa ha usufruito ai fini della predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento della Documentazione Finanziaria e degli atti ad essa collegati.
ARTICOLO XV
DISPOSIZIONI VARIE
15.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Prenditore con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.
15.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
15.3 Termine Essenziale
I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
15.4 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
15.5 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca Finanziatrice, salve le eventuali opposizioni nei termini di legge, costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Banca Finanziatrice verso il Prenditore in dipendenza del presente Contratto.
15.6 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla Legge applicabile.
15.7 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di Legge o di regolamento. Resta ferma comunque la facoltà della Banca Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Prenditore che la Banca Finanziatrice considerino necessarie.
15.8 Indennizzo
Il Prenditore manterrà la Banca Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonchè in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essi subiti, a causa del mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi degli obblighi su di essi gravanti in base alla Documentazione Finanziaria, ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto e nella documentazione finanziaria.
15.9 Estraneità ai rapporti tra Prenditore e terzi
La Banca Finanziatrice deve ritenersi estranea ai rapporti che intercorrono fra il Prenditore ed i terzi, sicchè questi non potranno avanzare alcun diritto o pretesa nei confronti del primo. In particolare, in mancanza di una specifica dichiarazione scritta di adesione da parte della Banca Finanziatrice, un’eventuale convenzione di accollo fra terzi ed il Prenditore non comporterà la liberazione di quest’ultimo dalle obbligazioni assunte in base alla Documentazione Finanziaria.
15.10 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
15.11 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il Prenditore prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Banca Finanziatrice nell’ambito della propria attività bancaria, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
15.12 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax ai seguenti indirizzi delle Parti indicati in sede di costituzione del presente atto da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre.
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purchè tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
ARTICOLO XVI
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
16.2 Foro Competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
ARTICOLO XVII
GARANZIE
17.1 A garanzia del puntuale rimborso del finanziamento e l’esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivante dal presente contratto, unitamente a quanto allegato, la Società “……. S.R.L.”, come sopra rappresentata, concede a favore della “…….. BANKING S.P.A.”, che come sopra rappresentata accetta,
IPOTECA
sui seguenti beni immobili siti nel Comune di ….., alla Via ….. n. …, e precisamente:
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/A, composto da due vani ed accessori; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella …. sub …., via…… n. ….., P. 2, int. 4/A, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 4,5, RC E. 1.824,38;
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/B, composto da 2,5 vani catastali; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella …. sub …., via ……… n. ….., P. 2, int. 4/B, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 2,5, RC E. 1.013,55;
– appartamento per civile abitazione posto al secondo piano, distinto col n. int. 4/C, composto da 12 (dodici) vani catastali, con annesso vano cantina al piano seminterrato; confinante con vano comune ed altre unità al piano per più lati, salvo altri; individuato in catasto al foglio …., particella ….. sub ……, via …….. n. …., P. S1-2, int. 4/C, z.c. 1, cat. A/2, cl. 4, vani 12,5, RC E. 5.067,73;
l’attuale identificazione deriva dalla soppressione del sub ….. della particella ….., foglio ….., giusta variazione catastale del ……., prot. …….
Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), che comprende garantisce il capitale finanziato, gli interessi anche di mora, come sopra determinati, spese giudiziali, premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente finanziamento o di legge anche per i casi di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.
Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta (e successivamente rinnovata nel caso di mutuo con durata superiore ai 20 (venti) anni) presso la competente Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio precedente né ad alcuna trascrizione, a servitù non apparenti o ad altro vincolo od onere, anche di piano regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento, ad eccezione delle seguenti formalità:
– vincolo a favore del “MINISTERO PER I BENI CULTURALI”, trascritto a …… il ……. al n. …….;
– ipoteca volontaria iscritta in data ……… ai nn. ……/…., per lire 3.000.000.000, a favore del “BANCO …….S.P.A.”, sull’unità immobiliare sub ….., a garanzia di un mutuo di lire 1.500.000.000;
– domanda giudiziale trascritta in data …….. ai nn. ………/……, gravante sull’unità immobiliare sub …..
17.2 I garanti signor ……… e la Società “…….. S.p.A.”, come sopra rappresentata, a garanzia del presente finanziamento e di tutte le obbligazioni da esso derivanti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere in data odierna l’atto di costituzione di pegno di quote sociali a favore della Banca “…… BANKING S.P.A.”, su tutte le quote da loro possedute della Società “…………. S.R.L”.
Il pegno dovrà permanere nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.
Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della Banca.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza, per averli in precedenza dettagliatamente esaminati e concordati in ogni singola clausola.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce ed al margine dei fogli intermedi unitamente a quanto allegato come per legge, alle ore …… e minuti ……..
Consta il presente atto di dieci fogli scritti su facciate quaranta fin qui a macchina, da persona di mia fiducia.
firmato: …….. – ……… – ……….. – ……… – NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c’è sigillo).