L’ EFFETTO INDIRETTO CONDIZIONA LA FORMA DEL CONTRATTO FIDUCIARIO

L’ Ordinanza 32108 del 9 dicembre 2019 della Corte di Cassazione si concentra principalmente (e trova le sue conclusioni) su aspetti a dir poco particolari del “patto fiduciario”, spostando l’ ottica dell’ analisi dai rapporti intersoggettivi intercorrenti tra fiduciante, fiduciario e terzi all’ oggetto del “contratto fiduciario”.
In base a tale logica interpretativa, diventa essenziale analizzare la “forma” del negozio fiduciario (Cassazione 26 maggio 2014 n. 11757) che, si badi, è ritenuta libera dalla dottrina prevalente e da un consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 7899 del 1994, la quale espressamente recita “non si applicano le disposizioni degli articoli 2721 e 2722 c.c., giacché il pactum fiduciae non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio, né si applicano le disposizioni dell’ art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta”).
Ma per ben comprendere la portata innovativa di questo relativamente nuovo indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di Cassazione e per legittimarlo nella sua costruzione giuridica (non senza qualche perplessità) bisogna aver contezza di due aspetti fondamentali e basilari che da sempre hanno caratterizzato lo studio in oggetto:
– La costruzione dottrinaria dell’ istituto del “patto fiduciario”, che non trova nessuna fonte normativa diretta;
– L’inquadramento di tutta la fattispecie da sempre centrata sul rapporto, e sulla valenza dello stesso, tra i soggetti interessati (fiduciante, fiduciario e terzo).
Se si prova a ripercorrere l’ iter “identificativo” dell’ istituto, il quale rinviene nel patto fiduciario un’unica causa che unisce due negozi giuridici e che regola i rapporti tra fiduciante e fiduciario, l’ottica interpretativa elaborata dalla suprema Corte merita ulteriori approfondimenti.
A tal fine si ripercorrono sinteticamente i tratti essenziali della fattispecie.
Il contratto fiduciario indubbiamente realizza una eccedenza del mezzo sullo scopo, potendosi atteggiare sia come fiducia cum amico ( ad esempio nelle ipotesi di la vendita a scopo di locazione) sia come fiducia cum creditore ( ad esempio nelle ipotesi di trasferimento a scopo di garanzia; a tal riguardo occorre prestare particolare attenzione al divieto del patto commissorio c.d. “autonomo” o “atipico” che trova la sua genesi in una lettura estensiva dell’art. 2744 c.c.).
Peraltro lo stesso contratto comporta altresì una regolarizzazione sia i rapporti interni (fiducia romanistica) che i rapporti esterni, con l’opponibilità degli effetti nei confronti dei terzi (fiducia germanistica) e con l’ ulteriore conseguenza di realizzare una “fiducia statica” in cui il fiduciario è già proprietario del bene ovvero una “fiducia dinamica” con la quale si producono effetti traslativi della titolarità del diritto.
In entrambi i casi si realizza una interposizione di persona, che potrebbe sconfinare nell’ ambito del negozio simulato, se non fosse ben chiara la distinzione tra il contratto fiduciario, nel quale si ha una interposizione reale di persona, e l’ istituto giuridico della simulazione, nella quale si verifica una interposizione fittizia di persona.
Aderendo a questo consolidato assunto, logicamente si considera, in linea di massima, legittima l’ applicazione delle norme del mandato senza rappresentanza, con particolare riferimento (per quanto attiene alla forma ed agli effetti del contratto) alla fondamentale distinzione tra beni mobili da un lato e beni immobili o mobili registrati dall’ altro.
In sintesi riepilogativa, l’ interprete deve tenere ben chiari questi punti fondamentali della fattispecie:
– Il “pactum fiduciae” è il negozio che lega il fiduciante al fiduciario ed è circoscritto a pattuizioni di carattere meramente obbligatorio;
– Il “contratto fiduciario” è il negozio traslativo atipico, in cui la causa del trasferimento è diversa da quella tipizzata nelle fattispecie legali.
Ne consegue che è difficile dubitare che il pactum fiduciae sia un negozio libero da qualsiasi “onere di forma”.
È altrettanto indiscutibile che il “contratto fiduciario” (negozio mezzo) debba soggiacere ai requisiti di forma prescritti dalla legge sia in relazione diretta all’oggetto del contratto( ad esempio negozi aventi ad oggetto beni mobili o beni immobili) che in relazione alla natura dello stesso ( ad esempio negozi stipulati a titolo di vendita ovvero di donazione).
Opinabile resta, pertanto, l’affermazione della Suprema Corte nella ordinanza de qua, allorquando fa riferimento all’“effetto indiretto” del contratto che sarebbe idoneo a condizionarne la forma.
E’ su questo assunto che si fonda la discutibile portata innovativa della Ordinanza in commento: in che misura l’ “effetto indiretto” può condizionare la complessiva struttura giuridica di un contratto, con quale supporto normativo si eleva l’ “effetto indiretto” ad elemento essenziale del contratto fino al punto di renderlo nullo per difetto di forma.
Si ricorda, a tal proposito, che in forza del principio della relatività – di origine romanistica – il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti; detto assioma trova la sua base normativa nel disposto degli artt. 1321 e 1372 c.c..
La dottrina tende a ridimensionare il suesposto principio, limitandolo alle ipotesi nelle quali ai terzi possa derivare un pregiudizio.
Al contrario, laddove nei confronti dei terzi si producano effetti favorevoli, diretti ed immediati, gli stessi potrebbero agevolmente dispiegarsi (salvo la possibilità per i terzi di rifiutarli); detto postulato trova, invece, fondamento nell’ art. 1411 c.c.. e le principali ipotesi si rinvengono nelle successioni a causa di morte, nei negozi giuridici unilaterali nonché nei contratti in favore del terzo.
Allorchè, viceversa, ricadano su un terzo estraneo alla contrattazione non immediatamente diritti ed obblighi ma conseguenze ulteriori derivanti dall’ altrui attività giuridica, si parla di effetti indiretti; tali sono quelli che non discendono dalla valutazione del regolamento contrattuale ma dalla esistenza materiale del contratto. L’incidenza di questi effetti sulla sfera giuridica di terzi non è il portato dell’esercizio dell’autonomia privata e, pertanto, non può costituire violazione dei limiti propri della stessa.
A parere dello scrivente, manca nell’ impianto codicistico un collegamento normativo espresso che preveda l’ effetto indiretto perseguito dalle parti come elemento essenziale atto a condizionare la forma del contratto stesso.
In buona sostanza, se il contratto fiduciario ha per oggetto diretto un bene mobile, ancorché lo stesso rappresenti de relato una quota di proprietà di un bene immobile (come effetto indiretto), la apodittica affermazione per la quale l’effetto indiretto condizioni la forma del contratto posto in essere, non trova alcun supporto giuridico né nel normato legislativo né in tutta la costruzione teorico-dottrinaria del “pactum fiduciae”, che si fonda sulla regolamentazione di rapporti intersoggettivi e che prescinde dalla valutazione dell’oggetto del contratto la quale, pertanto, nella sua individuazione non può che essere l’oggetto diretto della negoziazione e non quello indiretto.
Ritenere nullo per difetto della forma scritta il contratto fiduciario, nonostante questo abbia ad oggetto immediato la quota sociale e non l’immobile, dovesse considerarsi “negozio a forma libera”, significa alterare la ricostruzione dell’istituto giuridico in esame, rapportandolo ad altre fattispecie completamente diverse come il “negozio indiretto” o il “negozio simulato”, nei cui ambiti, probabilmente, sarebbe stata più lineare la disamina del caso e la ricostruzione giuridica dell’ Ordinanza stessa, per giungere alla applicabilità della sanzione.

Gennaro Fiordiliso

Angela Alba Perfetto

 

Leggi la sentenza su : https://www.notaiogennarofiordiliso.it/intestazione-fiduciaria-di-quote-societarie/

L’ Ordinanza 32108 del 9 dicembre 2019 della Corte di Cassazione si concentra principalmente (e trova le sue conclusioni) su aspetti a dir poco particolari del “patto fiduciario”, spostando l’ ottica dell’ analisi dai rapporti intersoggettivi intercorrenti tra fiduciante, fiduciario e terzi all’ oggetto del “contratto fiduciario”.
In base a tale logica interpretativa, diventa essenziale analizzare la “forma” del negozio fiduciario (Cassazione 26 maggio 2014 n. 11757) che, si badi, è ritenuta libera dalla dottrina prevalente e da un consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 7899 del 1994, la quale espressamente recita “non si applicano le disposizioni degli articoli 2721 e 2722 c.c., giacché il pactum fiduciae non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio, né si applicano le disposizioni dell’ art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta”).
Ma per ben comprendere la portata innovativa di questo relativamente nuovo indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di Cassazione e per legittimarlo nella sua costruzione giuridica (non senza qualche perplessità) bisogna aver contezza di due aspetti fondamentali e basilari che da sempre hanno caratterizzato lo studio in oggetto:
– La costruzione dottrinaria dell’ istituto del “patto fiduciario”, che non trova nessuna fonte normativa diretta;
– L’inquadramento di tutta la fattispecie da sempre centrata sul rapporto, e sulla valenza dello stesso, tra i soggetti interessati (fiduciante, fiduciario e terzo).
Se si prova a ripercorrere l’ iter “identificativo” dell’ istituto, il quale rinviene nel patto fiduciario un’unica causa che unisce due negozi giuridici e che regola i rapporti tra fiduciante e fiduciario, l’ottica interpretativa elaborata dalla suprema Corte merita ulteriori approfondimenti.
A tal fine si ripercorrono sinteticamente i tratti essenziali della fattispecie.
Il contratto fiduciario indubbiamente realizza una eccedenza del mezzo sullo scopo, potendosi atteggiare sia come fiducia cum amico ( ad esempio nelle ipotesi di la vendita a scopo di locazione) sia come fiducia cum creditore ( ad esempio nelle ipotesi di trasferimento a scopo di garanzia; a tal riguardo occorre prestare particolare attenzione al divieto del patto commissorio c.d. “autonomo” o “atipico” che trova la sua genesi in una lettura estensiva dell’art. 2744 c.c.).
Peraltro lo stesso contratto comporta altresì una regolarizzazione sia i rapporti interni (fiducia romanistica) che i rapporti esterni, con l’opponibilità degli effetti nei confronti dei terzi (fiducia germanistica) e con l’ ulteriore conseguenza di realizzare una “fiducia statica” in cui il fiduciario è già proprietario del bene ovvero una “fiducia dinamica” con la quale si producono effetti traslativi della titolarità del diritto.
In entrambi i casi si realizza una interposizione di persona, che potrebbe sconfinare nell’ ambito del negozio simulato, se non fosse ben chiara la distinzione tra il contratto fiduciario, nel quale si ha una interposizione reale di persona, e l’ istituto giuridico della simulazione, nella quale si verifica una interposizione fittizia di persona.
Aderendo a questo consolidato assunto, logicamente si considera, in linea di massima, legittima l’ applicazione delle norme del mandato senza rappresentanza, con particolare riferimento (per quanto attiene alla forma ed agli effetti del contratto) alla fondamentale distinzione tra beni mobili da un lato e beni immobili o mobili registrati dall’ altro.
In sintesi riepilogativa, l’ interprete deve tenere ben chiari questi punti fondamentali della fattispecie:
– Il “pactum fiduciae” è il negozio che lega il fiduciante al fiduciario ed è circoscritto a pattuizioni di carattere meramente obbligatorio;
– Il “contratto fiduciario” è il negozio traslativo atipico, in cui la causa del trasferimento è diversa da quella tipizzata nelle fattispecie legali.
Ne consegue che è difficile dubitare che il pactum fiduciae sia un negozio libero da qualsiasi “onere di forma”.
È altrettanto indiscutibile che il “contratto fiduciario” (negozio mezzo) debba soggiacere ai requisiti di forma prescritti dalla legge sia in relazione diretta all’oggetto del contratto( ad esempio negozi aventi ad oggetto beni mobili o beni immobili) che in relazione alla natura dello stesso ( ad esempio negozi stipulati a titolo di vendita ovvero di donazione).
Opinabile resta, pertanto, l’affermazione della Suprema Corte nella ordinanza de qua, allorquando fa riferimento all’“effetto indiretto” del contratto che sarebbe idoneo a condizionarne la forma.
E’ su questo assunto che si fonda la discutibile portata innovativa della Ordinanza in commento: in che misura l’ “effetto indiretto” può condizionare la complessiva struttura giuridica di un contratto, con quale supporto normativo si eleva l’ “effetto indiretto” ad elemento essenziale del contratto fino al punto di renderlo nullo per difetto di forma.
Si ricorda, a tal proposito, che in forza del principio della relatività – di origine romanistica – il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti; detto assioma trova la sua base normativa nel disposto degli artt. 1321 e 1372 c.c..
La dottrina tende a ridimensionare il suesposto principio, limitandolo alle ipotesi nelle quali ai terzi possa derivare un pregiudizio.
Al contrario, laddove nei confronti dei terzi si producano effetti favorevoli, diretti ed immediati, gli stessi potrebbero agevolmente dispiegarsi (salvo la possibilità per i terzi di rifiutarli); detto postulato trova, invece, fondamento nell’ art. 1411 c.c.. e le principali ipotesi si rinvengono nelle successioni a causa di morte, nei negozi giuridici unilaterali nonché nei contratti in favore del terzo.
Allorchè, viceversa, ricadano su un terzo estraneo alla contrattazione non immediatamente diritti ed obblighi ma conseguenze ulteriori derivanti dall’ altrui attività giuridica, si parla di effetti indiretti; tali sono quelli che non discendono dalla valutazione del regolamento contrattuale ma dalla esistenza materiale del contratto. L’incidenza di questi effetti sulla sfera giuridica di terzi non è il portato dell’esercizio dell’autonomia privata e, pertanto, non può costituire violazione dei limiti propri della stessa.
A parere dello scrivente, manca nell’ impianto codicistico un collegamento normativo espresso che preveda l’ effetto indiretto perseguito dalle parti come elemento essenziale atto a condizionare la forma del contratto stesso.
In buona sostanza, se il contratto fiduciario ha per oggetto diretto un bene mobile, ancorché lo stesso rappresenti de relato una quota di proprietà di un bene immobile (come effetto indiretto), la apodittica affermazione per la quale l’effetto indiretto condizioni la forma del contratto posto in essere, non trova alcun supporto giuridico né nel normato legislativo né in tutta la costruzione teorico-dottrinaria del “pactum fiduciae”, che si fonda sulla regolamentazione di rapporti intersoggettivi e che prescinde dalla valutazione dell’oggetto del contratto la quale, pertanto, nella sua individuazione non può che essere l’oggetto diretto della negoziazione e non quello indiretto.
Ritenere nullo per difetto della forma scritta il contratto fiduciario, nonostante questo abbia ad oggetto immediato la quota sociale e non l’immobile, dovesse considerarsi “negozio a forma libera”, significa alterare la ricostruzione dell’istituto giuridico in esame, rapportandolo ad altre fattispecie completamente diverse come il “negozio indiretto” o il “negozio simulato”, nei cui ambiti, probabilmente, sarebbe stata più lineare la disamina del caso e la ricostruzione giuridica dell’ Ordinanza stessa, per giungere alla applicabilità della sanzione.

Gennaro Fiordiliso

Angela Alba Perfetto

 

Leggi la sentenza su : https://www.notaiogennarofiordiliso.it/intestazione-fiduciaria-di-quote-societarie/