REQUISITI FORMALI MINIMI DELLE PROCURE ESTERE

*Cass., sez. II, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713

La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza n. 17713 del 12 luglio 2019, esamina la questione dei controlli che il notaio italiano è tenuto ad effettuare nei confronti di una procura proveniente dall’estero.

In particolare, i giudici affermano che i requisiti affinché la procura estera possa essere utilizzata in Italia sono: la traduzione in italiano, la legalizzazione o l’Apostille (salvo che si tratti di procura proveniente da Paese con il quale vigono diversi accordi internazionali), la conformità ai requisiti formali del Paese di provenienza e, soprattutto, la presenza dei requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Nel caso di specie il “presunto” rappresentato aveva chiesto l’accertamento della nullità di una procura a vendere un fondo rustico, che avrebbe rilasciato al proprio coniuge, disconoscendo l’autenticità della propria firma e, conseguentemente, chiedeva l’accertamento della nullità dell’atto di compravendita con il quale il coniuge, quale suo procuratore, aveva venduto il predetto fondo.

L’acquirente dell’immobile contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere regolarmente rilasciata innanzi ad un notaio statunitense dello Stato della Pennsylvania alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell’Aja del 1961.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio americano e munita di Apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico dotato di pubblica fede, sicché per contrastarne la veridicità si sarebbe dovuto proporre querela di falso.

Il giudice di secondo grado (App. Napoli 2 luglio 2015), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto di vendita stipulato, ritenendo che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la l. 21 agosto 1953, n. 373 dello Stato della Pennsylvania non consentirebbe ai notai di redigere atti negoziali, ma li abiliterebbe unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazione di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Si rilevava, inoltre, che l’identità del conferente la procura riportava una data di nascita diversa da quella effettiva e che i due testimoni non erano stati nemmeno identificati.

Trattandosi, quindi, di scrittura privata, disconosciuta dal rappresentato, l’acquirente dell’immobile convenuto in giudizio, per potersi avvalere del documento, aveva l’onere di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione, che tuttavia non era stata effettuata.

La Cassazione interviene sulla questione rilevando, innanzitutto, che l’idoneità della procura debba essere esaminata alla luce dell’art. 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (d.i.p.), che disciplina la legge regolatrice della procura, disponendo quanto segue: «La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto» (primo comma).

«L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere» (secondo comma).

Particolarmente rilevante, per l’attività notarile, è il secondo comma dell’art. 60, il quale, in punto di forma della procura estera, stabilisce un duplice criterio per affermare la validità della procura: a) conformità alla legge che regola la sostanza del rapporto rappresentativo, vale a dire i criteri segnati dal primo comma dell’art. 60; b) conformità alla lex loci, cioè alla legge del luogo in cui la procura si è formata.

Nell’esercizio delle funzioni notarili, tale disposizione deve essere necessariamente collegata con il r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 54 (Regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89) che vieta al notaio di rogare contratti in cui intervengano persone che non siano assistite od autorizzate nel modo espressamente stabilito dalla legge, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

Il problema è allora quello di cercare di stabilire il contenuto del controllo che il notaio dovrà effettuare relativamente ai requisiti di sostanza e di forma della procura straniera, utilizzando i criteri di rinvio contenuti nella norma di diritto internazionale privato.

Secondo la sentenza in commento, «il notaio dovrà sicuramente prestare particolare attenzione ai requisiti di sostanza e di forma della procura per i quali si applica la legge italiana, e così, in particolare, alle questioni relative all’efficacia vincolante dell’attività del rappresentante nei confronti del rappresentato, al contenuto e all’estensione dei poteri del rappresentante, alla durata del potere rappresentativo, alla revoca ed all’estinzione della procura, alla capacità del rappresentato, alle conseguenze del conflitto d’interessi e del contratto concluso con sé stesso, ed infine alle conseguenze del negozio concluso dal rappresentante senza poteri. Ugualmente rigorosa sarà, inoltre, la natura del controllo circa la forma della procura in relazione all’attività compiuta dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato. Se la procura ha per oggetto la vendita di beni immobili, ai sensi dell’art. 1350 c.c. e art. 1392 c.c., la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata».

Tale interpretazione appare in linea con quanto finora sostenuto dalla dottrina, secondo cui laddove la procura venga utilizzata da un notaio italiano per il ricevimento di un atto di trasferimento di beni immobili o di un atto soggetto a pubblicità commerciale, non sembra possibile prescindere dalla forma minima della scrittura privata autenticata: si è, infatti, rilevato che l’applicazione della regola di conflitto di cui all’art. 60 d.i.p. deve essere coordinata con le norme di applicazione necessaria del diritto interno, quali l’art. 51, n. 3, l. not., che impone l’allegazione della procura, e l’art. 54 reg. not., che impone l’accertamento della legittimazione ad agire del rappresentante. Quest’ultima, in particolare, non sarebbe sufficientemente garantita dalla sola esibizione di una scrittura privata intercorsa tra le parti (Carrabba, Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema del diritto internazionale privato, Milano, 2201, 365; Visconti, Rappresentanza volontaria, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone, Vol. 1, Torino, 2011, 1154; Aricò, Procure poste in essere in un ordinamento straniero, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 514, secondo cui si dovrebbe ritenere che «nonostante la valida applicazione della lex auctoris che preveda, nel caso di specie, la assoluta sufficienza della forma scritta, tale documento non sia dotato neppure della minima sicurezza giuridica (anche per la mancanza di legalizzazione) tale da consentire allo stesso di circolare nel nostro ordinamento e di essere posto alla base di altre contrattazioni che richiedono una forma più solenne o meglio il requisito dell’autenticità documentale per la loro pubblicità nei registri immobiliari o commerciali; e ciò anche sul piano della diligenza media»).

Occorre, quindi, verificare che la procura estera rivesta la forma più vicina possibile a quella della scrittura privata autenticata di cui all’art. 2703 c.c., che richiede l’intervento di un pubblico ufficiale che accerti l’identità del sottoscrittore. Solo in questo caso, infatti, la procura risulta idonea a garantire la provenienza della procura dal conferente (interpretazione, questa, sempre sostenuta nei pareri dell’Ufficio Studi: Quesito Internazionale n. 122-2015/A. Canada (British Columbia) – Procure – forma della procura per l’accettazione di donazione, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 4 aprile 2016; Quesito Internazionale n. 48-2015/A. Usa (California). Procure: procura redatta in lingua italiana, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 7 marzo 2016; Quesito Internazionale n. 251-2014/A. USA (Nevada). Procure: acknowledgment eseguito dinanzi al public notary, requisiti della traduzione, mancanza di Apostille, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 3 agosto 2015; Quesito Internazionale n. 209-2014/A. Inghilterra. Procure: sottoscrizione con crocesegno; estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 25 maggio 2015; Quesito Internazionale n. 228-2014/A. Australia (Victoria) procure: forma della procura ad acquistare immobili, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 26 gennaio 2015; Quesito Internazionale n. 88-2014/A. USA (New York). Procure: forma della procura a donare, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 24 settembre 2014; Quesito Internazionale n. 81-2014/A. USA (New Jersey). Procure: mancanza del luogo di ricevimento dell’atto e ruolo di testimone svolto dal notaio, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 2 settembre 2014).

Il nostro ordinamento prescrive, inoltre, l’accertamento della natura di pubblico ufficiale del soggetto che riceve l’atto pubblico estero o che autentica la sottoscrizione apposta alla scrittura privata straniera, tramite il ricorso alla legalizzazione o all’Apostille.

La legalizzazione, la cui disciplina è essenzialmente contenuta nel d.p.r 28 dicembre 2000, n. 445 e nella legge consolare (d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71), consiste nell’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 1, lett. l), d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Essa viene eseguita con le seguenti modalità:

1) «le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero» (art. 33, comma 2, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);

2) «A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

Se la firma è compresa nella raccolta, l’ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento» (art. 63 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71).

La legalizzazione è, dunque, un requisito del documento straniero, richiesto dal nostro ordinamento interno, necessario affinché il documento proveniente dall’estero possa essere utilizzato in Italia.

Essa non garantisce la validità o l’efficacia del contenuto del documento, bensì soltanto la natura di pubblico ufficiale del soggetto che lo ha ricevuto e la mancanza della legalizzazione impedisce l’utilizzo del documento in Italia ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 l. not. e 68 reg. not. (Ockl, La legalizzazione, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone, Vol. 2, Torino, 2011, 457).

La Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia, ha sostituito il requisito della legalizzazione degli atti pubblici esteri con l’Apostille, che, al pari della legalizzazione, svolge la funzione di attestare la qualità di pubblico ufficiale del soggetto autenticante.

In particolare, l’Apostille certifica l’autenticità della firma, la qualità in forza della quale il soggetto che ha autenticato la firma ha agito e, se del caso, l’identità del sigillo o del timbro apposti. Essa viene apposta sul documento stesso o su un suo supplemento dall’autorità competente dello Stato dal quale il documento proviene.

L’Apostille è, quindi, una formalità analoga alla legalizzazione, dalla quale, tuttavia, si differenzia perché è costituita da una precisa formula, regolata per tutti i Paesi dalla Convenzione dell’Aja, ed è eseguita direttamente dall’autorità del luogo in cui il documento è formato, generalmente il Ministero degli Affari Esteri (Ockl, L’Apostille, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 486).

La legalizzazione, invece, come già rilevato, è eseguita dall’autorità consolare italiana all’estero che, in assenza di una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti, è tenuta a ricorrere a “opportuni mezzi di accertamento”, che potrebbero consistere anche in un’ulteriore accertamento della firma da parte delle autorità locali straniere.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’Apostille, che ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione dell’Aja deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana, non è parte di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca successiva e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell’atto medesimo (Cass. 17 giugno 1994, n. 5877, in Nuova giur. Civ. comm., 1995, 753, con nota di Mazza, Rappresentanza tecnica del difensore e procura ad litem rilasciata all’estero).

Alcuni Stati (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Danimarca, Lettonia, e Italia, che vi ha provveduto con L. 24 aprile 1990, n. 106), hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 che ha soppresso, fra i predetti Stati, ogni forma di legalizzazione compresa l’Apostille (V. Piccoli – Velletti – Ruotolo, La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato, in Riv. not., 1996, 1377 ss.; Ockl, Le scritture private autenticate all’estero e la pubblicità immobiliare, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, 33, ss.).

Ciò posto, la sentenza in commento stabilisce che, in presenza di una procura proveniente dall’estero, il notaio dovrà verificare:

«- che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (L. n. 218 del 1995, art. 60) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine;

– che sia un atto proveniente da un’autorità competente di uno Stato straniero;

– che sia munita di legalizzazione od Apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l’Apostille;

– che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l’atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell’identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale».

Nel caso di specie, i giudici ritengono che il notaio americano avesse il potere di autenticare la firma apposta dal conferente in forza della Convenzione dell’Aja del 1961, cui hanno aderito gli Stati Uniti d’America.

Tuttavia, l’autenticazione effettuata dal notary public statunitense, per essere valida in Italia, avrebbe dovuto rispettare la disposizione di cui all’art. 2703 c.c., che impone al pubblico ufficiale di accertare l’identità della persona che la sottoscrive. Sennonché, dalla sentenza impugnata emerge che il notaio americano identificò il conferente con una data di nascita diversa da quella effettiva, risultando, così, che la persona che ha sottoscritto la procura aveva generalità diverse da quelle della parte attrice, né sono stati menzionati i documenti di riconoscimento eventualmente esaminati.

Dal che, secondo la Cassazione, si evince che non vi è stato un accertamento dell’identità della persona che ha sottoscritto la procura, come richiesto dall’art. 2703 c.c.

In passato la giurisprudenza di legittimità si era occupata dei requisiti formali della procura alle liti, affermando che nel caso in cui questa sia rilasciata all’estero con scrittura privata autenticata, il rispetto della lex fori italiana richiede che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l’identità del sottoscrittore (Cass. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. 22 maggio 2008, n. 13228).

Recentemente, la Cassazione ha accolto l’eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Svizzera, non essendo stata allegata l’attività certificativa svolta dal notaio e, cioè, l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva accertato l’identità (Cass. 15 novembre 2017, n. 26951).

La sentenza in commento riafferma, quindi, il principio per cui, pur rinviandosi alla lex loci per l’individuazione dei requisiti di validità formale dell’atto pubblico o della scrittura privata rilasciata all’estero, è necessario che il diritto straniero non si ponga in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Conseguentemente, nel caso di specie la procura non risulta idonea perché il notaio statunitense, che ha autenticato la firma, non ha accertato l’identità del comparente, avendo identificato una persona con generalità diverse.

Deve, peraltro, segnalarsi come, sulla base dei dati emersi dalla sentenza in commento, la procura utilizzata dalle parti non appare conforme nemmeno ai requisiti formali prescritti dall’ordinamento dello Stato della Pennsylvania.

Quanto alla forma della procura, nel Chapter 56 – Powers Of Attorney, oggetto di recenti modifiche (2016), il § 5601 prevede che la procura debba risultare da atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto conferente e che la sottoscrizione debba formare oggetto di acknowledgment dinnanzi a un notary public, o altro soggetto abilitato, alla presenza di due testimoni (§ 5601.  General provisions. (a)  General rule.–In addition to all other powers that may be delegated to an agent, any or all of the powers referred to in section 5602(a) (relating to form of power of attorney) may lawfully be granted in writing to an agent and, unless the power of attorney expressly directs to the contrary, shall be construed in accordance with the provisions of this chapter. (b)  Execution.— (1)  A power of attorney shall be dated, and it shall be signed by the principal by signature or mark, or by another individual on behalf of and at the direction of the principal if the principal is unable to sign but specifically directs another individual to sign the power of attorney. (2)  If the power of attorney is executed by mark or by another individual, then it shall be witnessed by two individuals, each of whom is 18 years of age or older. A witness shall not be the individual who signed the power of attorney on behalf of and at the direction of the principal. (3)  For a power of attorney executed on or after the effective date of this paragraph, the signature or mark of the principal, or the signature of another individual signing a power of attorney on behalf of and at the direction of the principal, shall be: (i)  Acknowledged before a notary public or other individual authorized by law to take acknowledgments. The notary public or other individual authorized by law to take acknowledgments shall not be the agent designated in the power of attorney. (ii)  Witnessed by two individuals, each of whom is 18 years of age or older. A witness shall not be the individual who signed the power of attorney on behalf of and at the direction of the principal, the agent designated in the power of attorney or the notary public or other person authorized by law to take acknowledgments before whom the power of attorney is acknowledged. Nothing in this section shall prohibit an acknowledgment of a power of attorney before a member of the bar of the Pennsylvania Supreme Court in the manner authorized by 42 Pa.C.S. § 327(a) (relating to oaths and acknowledgments) certified in the manner provided by 57 Pa.C.S. § 316(2.1) (relating to short form certificates) provided the attorney taking the acknowledgment does not act as one of the two witnesses required by this paragraph. (c)  Notice.–All powers of attorney shall include the following notice in capital letters at the beginning of the power of attorney. The notice shall be signed by the principal. In the absence of a signed notice, upon a challenge to the authority of an agent to exercise a power under the power of attorney, the agent shall have the burden of demonstrating that the exercise of this authority is proper).

La disciplina dell’acknowledgment, consistente in una forma di riconoscimento della sottoscrizione equiparabile, sul piano sostanziale, all’autentica della sottoscrizione, è contenuta nel Uniform Acknowledgment Act (Act No. 188 approved July 24, 1941as amended by Acts 353 and 354 of 1947, Act 3 of 1951, Act 58 of 1957, Act 61 of 1961 and Act 71 of 1981) il quale, nella Section 5, stabilisce i requisiti dell’autentica, prevedendo che il pubblico ufficiale che vi procede deve conoscere o comunque avere certezza dell’identità di chi sottoscrive (Section 5. Requisites of Acknowledgment. — The officer taking the acknowledgment shall know or have satisfactory evidence that the person making the acknowledgment is the person described in and who executed the instrument) e, nella Section 7, prevede anche quale sia il contenuto dell’autentica, richiedendo l’indicazione di tutta una serie di elementi quali luogo e data della sottoscrizione, formula dell’autentica in cui si attesta la conoscenza o comunque la certezza dell’identità del soggetto che sottoscrive, apposizione del sigillo e sottoscrizione del pubblico ufficiale: Section 7. Forms of Certificates. — An officer taking the acknowledgment shall endorse thereon or attach thereto a certificate substantially in one of the following forms: (1) By individuals — State of ____________ County of ______________ On this, the _____ day of _______, 19____, before me ______________, the undersigned officer, personally appeared ___________, known to me (or satisfactorily proven) to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument, and acknowledged that __________ executed the same for the purposes therein contained. In witness whereof, I hereunto set my hand and official seals. _______________________ Title of Officer).

Nel caso di specie, da quel che si evince dalla sentenza, la formula del acknowledgment non pare conforme ai predetti requisiti formali, per cui sembra che effettivamente non sussistessero i presupposti per un suo utilizzo in Italia.


Daniela Boggiali

*Cass., sez. II, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713

La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza n. 17713 del 12 luglio 2019, esamina la questione dei controlli che il notaio italiano è tenuto ad effettuare nei confronti di una procura proveniente dall’estero.

In particolare, i giudici affermano che i requisiti affinché la procura estera possa essere utilizzata in Italia sono: la traduzione in italiano, la legalizzazione o l’Apostille (salvo che si tratti di procura proveniente da Paese con il quale vigono diversi accordi internazionali), la conformità ai requisiti formali del Paese di provenienza e, soprattutto, la presenza dei requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Nel caso di specie il “presunto” rappresentato aveva chiesto l’accertamento della nullità di una procura a vendere un fondo rustico, che avrebbe rilasciato al proprio coniuge, disconoscendo l’autenticità della propria firma e, conseguentemente, chiedeva l’accertamento della nullità dell’atto di compravendita con il quale il coniuge, quale suo procuratore, aveva venduto il predetto fondo.

L’acquirente dell’immobile contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere regolarmente rilasciata innanzi ad un notaio statunitense dello Stato della Pennsylvania alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell’Aja del 1961.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio americano e munita di Apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico dotato di pubblica fede, sicché per contrastarne la veridicità si sarebbe dovuto proporre querela di falso.

Il giudice di secondo grado (App. Napoli 2 luglio 2015), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto di vendita stipulato, ritenendo che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la l. 21 agosto 1953, n. 373 dello Stato della Pennsylvania non consentirebbe ai notai di redigere atti negoziali, ma li abiliterebbe unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazione di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Si rilevava, inoltre, che l’identità del conferente la procura riportava una data di nascita diversa da quella effettiva e che i due testimoni non erano stati nemmeno identificati.

Trattandosi, quindi, di scrittura privata, disconosciuta dal rappresentato, l’acquirente dell’immobile convenuto in giudizio, per potersi avvalere del documento, aveva l’onere di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione, che tuttavia non era stata effettuata.

La Cassazione interviene sulla questione rilevando, innanzitutto, che l’idoneità della procura debba essere esaminata alla luce dell’art. 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (d.i.p.), che disciplina la legge regolatrice della procura, disponendo quanto segue: «La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto» (primo comma).

«L’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere» (secondo comma).

Particolarmente rilevante, per l’attività notarile, è il secondo comma dell’art. 60, il quale, in punto di forma della procura estera, stabilisce un duplice criterio per affermare la validità della procura: a) conformità alla legge che regola la sostanza del rapporto rappresentativo, vale a dire i criteri segnati dal primo comma dell’art. 60; b) conformità alla lex loci, cioè alla legge del luogo in cui la procura si è formata.

Nell’esercizio delle funzioni notarili, tale disposizione deve essere necessariamente collegata con il r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 54 (Regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89) che vieta al notaio di rogare contratti in cui intervengano persone che non siano assistite od autorizzate nel modo espressamente stabilito dalla legge, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

Il problema è allora quello di cercare di stabilire il contenuto del controllo che il notaio dovrà effettuare relativamente ai requisiti di sostanza e di forma della procura straniera, utilizzando i criteri di rinvio contenuti nella norma di diritto internazionale privato.

Secondo la sentenza in commento, «il notaio dovrà sicuramente prestare particolare attenzione ai requisiti di sostanza e di forma della procura per i quali si applica la legge italiana, e così, in particolare, alle questioni relative all’efficacia vincolante dell’attività del rappresentante nei confronti del rappresentato, al contenuto e all’estensione dei poteri del rappresentante, alla durata del potere rappresentativo, alla revoca ed all’estinzione della procura, alla capacità del rappresentato, alle conseguenze del conflitto d’interessi e del contratto concluso con sé stesso, ed infine alle conseguenze del negozio concluso dal rappresentante senza poteri. Ugualmente rigorosa sarà, inoltre, la natura del controllo circa la forma della procura in relazione all’attività compiuta dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato. Se la procura ha per oggetto la vendita di beni immobili, ai sensi dell’art. 1350 c.c. e art. 1392 c.c., la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata».

Tale interpretazione appare in linea con quanto finora sostenuto dalla dottrina, secondo cui laddove la procura venga utilizzata da un notaio italiano per il ricevimento di un atto di trasferimento di beni immobili o di un atto soggetto a pubblicità commerciale, non sembra possibile prescindere dalla forma minima della scrittura privata autenticata: si è, infatti, rilevato che l’applicazione della regola di conflitto di cui all’art. 60 d.i.p. deve essere coordinata con le norme di applicazione necessaria del diritto interno, quali l’art. 51, n. 3, l. not., che impone l’allegazione della procura, e l’art. 54 reg. not., che impone l’accertamento della legittimazione ad agire del rappresentante. Quest’ultima, in particolare, non sarebbe sufficientemente garantita dalla sola esibizione di una scrittura privata intercorsa tra le parti (Carrabba, Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema del diritto internazionale privato, Milano, 2201, 365; Visconti, Rappresentanza volontaria, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone, Vol. 1, Torino, 2011, 1154; Aricò, Procure poste in essere in un ordinamento straniero, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 514, secondo cui si dovrebbe ritenere che «nonostante la valida applicazione della lex auctoris che preveda, nel caso di specie, la assoluta sufficienza della forma scritta, tale documento non sia dotato neppure della minima sicurezza giuridica (anche per la mancanza di legalizzazione) tale da consentire allo stesso di circolare nel nostro ordinamento e di essere posto alla base di altre contrattazioni che richiedono una forma più solenne o meglio il requisito dell’autenticità documentale per la loro pubblicità nei registri immobiliari o commerciali; e ciò anche sul piano della diligenza media»).

Occorre, quindi, verificare che la procura estera rivesta la forma più vicina possibile a quella della scrittura privata autenticata di cui all’art. 2703 c.c., che richiede l’intervento di un pubblico ufficiale che accerti l’identità del sottoscrittore. Solo in questo caso, infatti, la procura risulta idonea a garantire la provenienza della procura dal conferente (interpretazione, questa, sempre sostenuta nei pareri dell’Ufficio Studi: Quesito Internazionale n. 122-2015/A. Canada (British Columbia) – Procure – forma della procura per l’accettazione di donazione, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 4 aprile 2016; Quesito Internazionale n. 48-2015/A. Usa (California). Procure: procura redatta in lingua italiana, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 7 marzo 2016; Quesito Internazionale n. 251-2014/A. USA (Nevada). Procure: acknowledgment eseguito dinanzi al public notary, requisiti della traduzione, mancanza di Apostille, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 3 agosto 2015; Quesito Internazionale n. 209-2014/A. Inghilterra. Procure: sottoscrizione con crocesegno; estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 25 maggio 2015; Quesito Internazionale n. 228-2014/A. Australia (Victoria) procure: forma della procura ad acquistare immobili, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 26 gennaio 2015; Quesito Internazionale n. 88-2014/A. USA (New York). Procure: forma della procura a donare, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 24 settembre 2014; Quesito Internazionale n. 81-2014/A. USA (New Jersey). Procure: mancanza del luogo di ricevimento dell’atto e ruolo di testimone svolto dal notaio, estt. Boggiali – Ruotolo, in CNN Notizie del 2 settembre 2014).

Il nostro ordinamento prescrive, inoltre, l’accertamento della natura di pubblico ufficiale del soggetto che riceve l’atto pubblico estero o che autentica la sottoscrizione apposta alla scrittura privata straniera, tramite il ricorso alla legalizzazione o all’Apostille.

La legalizzazione, la cui disciplina è essenzialmente contenuta nel d.p.r 28 dicembre 2000, n. 445 e nella legge consolare (d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71), consiste nell’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 1, lett. l), d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Essa viene eseguita con le seguenti modalità:

1) «le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero» (art. 33, comma 2, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);

2) «A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

Se la firma è compresa nella raccolta, l’ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento» (art. 63 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71).

La legalizzazione è, dunque, un requisito del documento straniero, richiesto dal nostro ordinamento interno, necessario affinché il documento proveniente dall’estero possa essere utilizzato in Italia.

Essa non garantisce la validità o l’efficacia del contenuto del documento, bensì soltanto la natura di pubblico ufficiale del soggetto che lo ha ricevuto e la mancanza della legalizzazione impedisce l’utilizzo del documento in Italia ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 l. not. e 68 reg. not. (Ockl, La legalizzazione, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone, Vol. 2, Torino, 2011, 457).

La Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia, ha sostituito il requisito della legalizzazione degli atti pubblici esteri con l’Apostille, che, al pari della legalizzazione, svolge la funzione di attestare la qualità di pubblico ufficiale del soggetto autenticante.

In particolare, l’Apostille certifica l’autenticità della firma, la qualità in forza della quale il soggetto che ha autenticato la firma ha agito e, se del caso, l’identità del sigillo o del timbro apposti. Essa viene apposta sul documento stesso o su un suo supplemento dall’autorità competente dello Stato dal quale il documento proviene.

L’Apostille è, quindi, una formalità analoga alla legalizzazione, dalla quale, tuttavia, si differenzia perché è costituita da una precisa formula, regolata per tutti i Paesi dalla Convenzione dell’Aja, ed è eseguita direttamente dall’autorità del luogo in cui il documento è formato, generalmente il Ministero degli Affari Esteri (Ockl, L’Apostille, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 486).

La legalizzazione, invece, come già rilevato, è eseguita dall’autorità consolare italiana all’estero che, in assenza di una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti, è tenuta a ricorrere a “opportuni mezzi di accertamento”, che potrebbero consistere anche in un’ulteriore accertamento della firma da parte delle autorità locali straniere.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’Apostille, che ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione dell’Aja deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana, non è parte di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca successiva e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell’atto medesimo (Cass. 17 giugno 1994, n. 5877, in Nuova giur. Civ. comm., 1995, 753, con nota di Mazza, Rappresentanza tecnica del difensore e procura ad litem rilasciata all’estero).

Alcuni Stati (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Danimarca, Lettonia, e Italia, che vi ha provveduto con L. 24 aprile 1990, n. 106), hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 che ha soppresso, fra i predetti Stati, ogni forma di legalizzazione compresa l’Apostille (V. Piccoli – Velletti – Ruotolo, La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato, in Riv. not., 1996, 1377 ss.; Ockl, Le scritture private autenticate all’estero e la pubblicità immobiliare, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, 33, ss.).

Ciò posto, la sentenza in commento stabilisce che, in presenza di una procura proveniente dall’estero, il notaio dovrà verificare:

«- che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (L. n. 218 del 1995, art. 60) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine;

– che sia un atto proveniente da un’autorità competente di uno Stato straniero;

– che sia munita di legalizzazione od Apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l’Apostille;

– che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l’atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell’identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale».

Nel caso di specie, i giudici ritengono che il notaio americano avesse il potere di autenticare la firma apposta dal conferente in forza della Convenzione dell’Aja del 1961, cui hanno aderito gli Stati Uniti d’America.

Tuttavia, l’autenticazione effettuata dal notary public statunitense, per essere valida in Italia, avrebbe dovuto rispettare la disposizione di cui all’art. 2703 c.c., che impone al pubblico ufficiale di accertare l’identità della persona che la sottoscrive. Sennonché, dalla sentenza impugnata emerge che il notaio americano identificò il conferente con una data di nascita diversa da quella effettiva, risultando, così, che la persona che ha sottoscritto la procura aveva generalità diverse da quelle della parte attrice, né sono stati menzionati i documenti di riconoscimento eventualmente esaminati.

Dal che, secondo la Cassazione, si evince che non vi è stato un accertamento dell’identità della persona che ha sottoscritto la procura, come richiesto dall’art. 2703 c.c.

In passato la giurisprudenza di legittimità si era occupata dei requisiti formali della procura alle liti, affermando che nel caso in cui questa sia rilasciata all’estero con scrittura privata autenticata, il rispetto della lex fori italiana richiede che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l’identità del sottoscrittore (Cass. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. 22 maggio 2008, n. 13228).

Recentemente, la Cassazione ha accolto l’eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Svizzera, non essendo stata allegata l’attività certificativa svolta dal notaio e, cioè, l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva accertato l’identità (Cass. 15 novembre 2017, n. 26951).

La sentenza in commento riafferma, quindi, il principio per cui, pur rinviandosi alla lex loci per l’individuazione dei requisiti di validità formale dell’atto pubblico o della scrittura privata rilasciata all’estero, è necessario che il diritto straniero non si ponga in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Conseguentemente, nel caso di specie la procura non risulta idonea perché il notaio statunitense, che ha autenticato la firma, non ha accertato l’identità del comparente, avendo identificato una persona con generalità diverse.

Deve, peraltro, segnalarsi come, sulla base dei dati emersi dalla sentenza in commento, la procura utilizzata dalle parti non appare conforme nemmeno ai requisiti formali prescritti dall’ordinamento dello Stato della Pennsylvania.

Quanto alla forma della procura, nel Chapter 56 – Powers Of Attorney, oggetto di recenti modifiche (2016), il § 5601 prevede che la procura debba risultare da atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto conferente e che la sottoscrizione debba formare oggetto di acknowledgment dinnanzi a un notary public, o altro soggetto abilitato, alla presenza di due testimoni (§ 5601.  General provisions. (a)  General rule.–In addition to all other powers that may be delegated to an agent, any or all of the powers referred to in section 5602(a) (relating to form of power of attorney) may lawfully be granted in writing to an agent and, unless the power of attorney expressly directs to the contrary, shall be construed in accordance with the provisions of this chapter. (b)  Execution.— (1)  A power of attorney shall be dated, and it shall be signed by the principal by signature or mark, or by another individual on behalf of and at the direction of the principal if the principal is unable to sign but specifically directs another individual to sign the power of attorney. (2)  If the power of attorney is executed by mark or by another individual, then it shall be witnessed by two individuals, each of whom is 18 years of age or older. A witness shall not be the individual who signed the power of attorney on behalf of and at the direction of the principal. (3)  For a power of attorney executed on or after the effective date of this paragraph, the signature or mark of the principal, or the signature of another individual signing a power of attorney on behalf of and at the direction of the principal, shall be: (i)  Acknowledged before a notary public or other individual authorized by law to take acknowledgments. The notary public or other individual authorized by law to take acknowledgments shall not be the agent designated in the power of attorney. (ii)  Witnessed by two individuals, each of whom is 18 years of age or older. A witness shall not be the individual who signed the power of attorney on behalf of and at the direction of the principal, the agent designated in the power of attorney or the notary public or other person authorized by law to take acknowledgments before whom the power of attorney is acknowledged. Nothing in this section shall prohibit an acknowledgment of a power of attorney before a member of the bar of the Pennsylvania Supreme Court in the manner authorized by 42 Pa.C.S. § 327(a) (relating to oaths and acknowledgments) certified in the manner provided by 57 Pa.C.S. § 316(2.1) (relating to short form certificates) provided the attorney taking the acknowledgment does not act as one of the two witnesses required by this paragraph. (c)  Notice.–All powers of attorney shall include the following notice in capital letters at the beginning of the power of attorney. The notice shall be signed by the principal. In the absence of a signed notice, upon a challenge to the authority of an agent to exercise a power under the power of attorney, the agent shall have the burden of demonstrating that the exercise of this authority is proper).

La disciplina dell’acknowledgment, consistente in una forma di riconoscimento della sottoscrizione equiparabile, sul piano sostanziale, all’autentica della sottoscrizione, è contenuta nel Uniform Acknowledgment Act (Act No. 188 approved July 24, 1941as amended by Acts 353 and 354 of 1947, Act 3 of 1951, Act 58 of 1957, Act 61 of 1961 and Act 71 of 1981) il quale, nella Section 5, stabilisce i requisiti dell’autentica, prevedendo che il pubblico ufficiale che vi procede deve conoscere o comunque avere certezza dell’identità di chi sottoscrive (Section 5. Requisites of Acknowledgment. — The officer taking the acknowledgment shall know or have satisfactory evidence that the person making the acknowledgment is the person described in and who executed the instrument) e, nella Section 7, prevede anche quale sia il contenuto dell’autentica, richiedendo l’indicazione di tutta una serie di elementi quali luogo e data della sottoscrizione, formula dell’autentica in cui si attesta la conoscenza o comunque la certezza dell’identità del soggetto che sottoscrive, apposizione del sigillo e sottoscrizione del pubblico ufficiale: Section 7. Forms of Certificates. — An officer taking the acknowledgment shall endorse thereon or attach thereto a certificate substantially in one of the following forms: (1) By individuals — State of ____________ County of ______________ On this, the _____ day of _______, 19____, before me ______________, the undersigned officer, personally appeared ___________, known to me (or satisfactorily proven) to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument, and acknowledged that __________ executed the same for the purposes therein contained. In witness whereof, I hereunto set my hand and official seals. _______________________ Title of Officer).

Nel caso di specie, da quel che si evince dalla sentenza, la formula del acknowledgment non pare conforme ai predetti requisiti formali, per cui sembra che effettivamente non sussistessero i presupposti per un suo utilizzo in Italia.


Daniela Boggiali