SOCIETA’ UNIPERSONALE ESTINTA: VENDITA DI BENE IMMOBILE PIGNORATO SOTTOPOSTO A PROCEDURA ESECUTIVA

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Notaio Gennaro Fiordiliso
Docente Scuola di Formazione Notarile

Studio Notarile:
Notaio Gennaro Fiordiliso
dott.ssa Angela Alba Perfetto
dott. Mirko Castaldo
dott. Nicola Alessandro Cecere
dott.ssa Jessica Mauro

ESPRESSIONE DI PARERE
richiesto dalla signora X

ANALISI,INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONI DI FATTISPECIE GIURIDICA COMPLESSA

ESPRESSIONE DI PARERE
su richiesta dei signori XX e X relativo alla disamina di una fattispecie giuridica complessa attinente la vendita di un immobile da parte di una S.r.l. con socio unico, cancellata dal Registro Imprese, finalizzata al pagamento transattivo di un creditore ipotecario con rinuncia contestuale alla procedura esecutiva, intervento di altri creditori (parzialmente soddisfatti), azzeramento dell’attivo societario, eventuale ulteriore responsabilità del socio unico / liquidatore nei confronti dei creditori incapienti.
Il presente studio si articola su:
– la disamina della situazione di fatto come da relazione dell’Avv. Y;
– l’inquadramento giuridico delle varie fattispecie in cui si articola l’intera operazione, alla luce dei più recenti e significativi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali;
– le conclusioni possibili, al fine di realizzare la migliore strategia operativa;
– gli eventuali dubbi interpretativi.

PARTE PRIMA
ANTEFATTO
Come da relazione redatta dall’Avvocato Y
PARTE SECONDA
INQUADRAMENTO
1) La società Unipersonale equiparata a tutti gli effetti alla società con pluralità di soci
2) Particolarità in fase di costituzione e gestione
3) Responsabilità limitata dei soci
4) La successione dei soci a seguito della estinzione della società. Sue particolarità rispetto alla successione mortis causa
5) Limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci in caso di estinzione, in proporzione rispetto al ricavo degli utili
6) Responsabilità del Liquidatore nella formazione del piano di riparto
PARTE TERZA
CONCLUSIONI
a) Vendita del bene immobile: chi si costituisce nell’atto di vendita per conto della Società: il socio unico, l’amministratore, il liquidatore
b) Conseguenze dell’attribuzione dell’intero ricavato della vendita a beneficio di un solo creditore (rectius con esclusione di alcuni creditori)
PARTE QUARTA
CONSIDERAZIONI FINALI

PARTE PRIMA
ANTEFATTO
Innanzi al Tribunale di (OMISSIS) pende procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG (OMISSIS)– G.U. dott.ssa (OMISSIS), promossa da Banca Beta nei confronti della società ALFA SRL in liquidazione (p.iva OMISSIS) il cui unico socio e liquidatore è la sig.ra X nonché di quest’ ultima, anch’essa debitrice esecutata in proprio, avente ad oggetto l’espropriazione dei seguenti immobili:
– (di proprietà della ALFA SRL)
1) piena proprietà di un fabbricato destinato ad Attività industriale sito in ..(OMISSIS)
– (di proprietà X)
2) piena proprietà del terreno in agro di (OMISSIS)
3) piena proprietà di terreno con fabbricato rurale in agro di (OMISSIS)
4) piena proprietà di terreno con soprastante locale in (OMISSIS)
5) piena proprietà del terreno in agro di (OMISSIS)
Nella incoata procedura esecutiva immobiliare i creditori procedenti e intervenuti sono i seguenti:
a) Banca Beta (procedente) per un credito vantato nei confronti della ALFA SRL nonché dei fideiussori X e XX di euro xxx, oltre ad interessi e spese, rinveniente da mutuo ipotecario, con ulteriore intervento per il credito ipotecario di circa euro xx , euro xxx rinveniente da saldo passivo del conto corrente n. 38.85, aperto con contratto del xxxx nonché altro mutuo personale erogato alla sig.ra X con garanzia ipotecaria sull’immobile sub n. 3) per circa xxxxx euro;
b)GAMMA spa – (creditore intervenuto) per un credito vantato nei soli confronti della ALFA SRL in liquidazione di circa euro 450.000,oo
c)Fono DELTA spa (creditore intervenuto) per un credito vantato nei confronti della ALFA SRL di circa euro 14.008,oo per sorte capitale, oltre spese per il procedimento monitorio e giudizio contenzioso per ulteriori euro 6.000,oo circa.
Si precisa che i creditori sub b) e c) sono chirografari.
Nell’ambito della procedura esecutiva sono stati già venduti i beni indicati sub 2) e 4) , mentre per quelli indicati sub 1), 3) e 5) è fissata asta giudiziale per il giorno (OMISSIS) rispettivamente al prezzo base di euro 1.120.290,oo, di euro 64.100,oo e di euro 38.930,oo.
Nelle more, si è presentata l’opportunità di pervenire alla estinzione, in tempi stretti, della procedura esecutiva con contestuale alienazione dell’ immobile sub 1), sulla base delle seguenti ipotesi di definizione transattiva:
a) Banca Beta euro 750.000,oo a fronte della rinuncia alla procedura medesima e liberatoria per i sigg.ri X e XX sia in proprio (la sola sig.ra X) che come fideiussori;
b) Gamma SPA euro 25.000,oo a fronte della sola rinuncia alla procedura esecutiva, con la precisazione che detta somma verrà trattenuta a titolo di acconto, fatta salva l’intrapresa di eventuali azioni esecutive nei confronti di ALFA SRL (o chi per essa);
c) Delta SPA euro 6.000,oo a stralcio e transazione con rinuncia alla procedura esecutiva.

PARTE SECONDA
INQUADRAMENTO
1) LA S.R.L. UNIPERSONALE: PARIFICAZIONE ALLA S.R.L. PLURIPERSONALE
Allorquando l’intera partecipazione sociale sia detenuta da un unico soggetto, il tipo sociale della società a responsabilità limitata si definisce unipersonale.
La ratio di tale species del più ampio genus della società a responsabilità limitata va rinvenuta nella circostanza che vuole essere consentito anche agli operatori commerciali individuali di esercitare attività di impresa, godendo dei benefici della responsabilità limitata .
La s.r.l. unipersonale è -di fatto- soggetto giuridico, dotato di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta , al pari della s.r.l. pluripersonale, con la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci ai rispettivi obblighi assunti in sede di sottoscrizione e ai rispettivi conferimenti.
2) LE PECULIARITA’ IN FASE DI COSTITUZIONE E GESTIONE
In ambito di s.r.l. unipersonale il codice civile detta una disciplina derogatoria rispetto al tipo standard di società a responsabilità limitata quanto ai conferimenti, alla pubblicità, alla responsabilità per le obbligazioni sociali e ai rapporti tra società e socio.
Sia in sede di costituzione (art. 2464 co. 4 c.c.) che in sede di aumento di capitale (art. 2481-bis co. 5 c.c.) sottoscritto dall’ unico socio, deve essere versato l’intero importo del capitale sottoscritto.
Laddove la assenza di pluralità di soci non sia genetica, ma intervenga durante la vita della società, va rispettata la medesima regola suddescritta entro il termine di novanta giorni(art. 2464 ult. Co. C.c.).
Quanto alla pubblicità, la sussistenza del requisito della unipersonalità o della pluripersonalità deve essere portata a conoscenza dei terzi da parte degli amministratori con deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione contenente le generalità del socio o dei soci entro trenta giorni dall’ avvenuta variazione della compagine sociale (art. 2470 commi 4,5,6,7, c.c.). Inoltre negli atti e nella corrispondenza della società va indicata la presenza di un solo socio ex art. 2250 co. 4 c.c..
3) RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI
Laddove la società si trovi in stato di insolvenza, e cioè di oggettiva insufficienza di far fronte al pagamento dei debiti con il patrimonio sociale, il socio risponde illimitatamente solamente per le obbligazioni che sono sorte nel periodo in cui la quota è appartenuta unicamente a lui;
a) se non ha effettuato i conferimenti nei modi e termini suddetti;
b) o se non è stata effettuata regolare pubblicità .
Infine, ex art. 2478 comma 3 c.c., i contratti della società con l’ unico socio ovvero le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato dall’art. 2478 comma 1 numero 3 o da atto scritto, avente data certa anteriore al pignoramento.
4) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società a responsabilità limitata unipersonale entra – come ogni altra società di capitali- in fase di liquidazione, al termine della quale vi sarà lo scioglimento della società, con iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori con cui ne accertano la causa ovvero la relativa delibera .
Il procedimento di liquidazione è inderogabile, anche se manchino debiti o attività aziendali da liquidare .
Ex art. 2485 c.c. gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi della causa di scioglimento (con conseguente loro responsabilità personale e solidale), convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c.
Pendente la fase di liquidazione, il funzionamento della società subisce una decisa mutazione.
Con la nomina dei liquidatori e con la relativa iscrizione della delibera di nomina nel Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica ex art. 2487-bis comma 3 c.c.. I liquidatori hanno determinati obblighi, tra i quali quello di redigere il bilancio cd. Intermedio di liquidazione e presentarlo con scadenze precise.
5) ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ E SUCCESSIONE DEL SOCIO
La riforma del diritto societario ha risolto l’annosa questione relativa alla estinzione della società, chiarendo che questa avviene con la pubblicità presso Il Registro delle Imprese di tale circostanza , con funzione costitutiva della fattispecie.
L’articolo 2495 c.c. sancisce che le sopravvenienze passive gravano a carico dei soci con una responsabilità proporzionale e limitata alla quota di liquidazione effettivamente ricevuta in sede di liquidazione.
Ciò consente al socio di non subire un esborso superiore di quanto avrebbe sostenuto se la società fosse ancora attiva e ai creditori di non vedere frustrate le proprie ragioni di credito.
Si rinviene nella fattispecie in esame una successione dei soci alla società avente ad oggetto il bene omesso nella liquidazione o comunque non assegnato . Per effetto di tale successione i soci si troveranno in uno status di comunione sul bene, essendo i soci stessi – rectius nel caso di società unipersonale il socio stesso- gli unici legittimati a disporne, e non già il liquidatore.
La Cassazione ha ribadito che il titolo in base al quale i soci sono chiamati a rispondere per debiti nei confronti dei creditori insoddisfatti è un titolo successorio (vedi infra).
Si discute da ultimo se, al fine di rispettare il principio generale delle continuità delle trascrizioni, occorra dare adeguata pubblicità al fenomeno suesposto, con trascrizione a carico della società ed a favore dei soci (del socio) a seguito di un atto ricognitivo stipulato dagli ex soci (o dall’ ex socio).
6) DIFFERENZE CON LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
E’ di tutta evidenza che nel caso de quo l’assimilazione al fenomeno successorio (mortis causa) è da intendersi in senso meramente descrittivo e non strutturale.
Ciò per la considerazione che:
1) Il debito della società non diventa debito proprio del socio;
2) Non si applicano gli artt. 754 e 752 c.c., che stabiliscono particolari regole di divisone del debito;
3) È una successione beneficiata ex lege, ma non nel senso previsto ex artt. 484 e ss. c.c;
4) Non vi può essere successione senza l’espresso consenso del soggetto che si assume il debito.

7) RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE
Il liquidatore sicuramente non può considerarsi un successore nel senso suddetto.
Ciononostante egli non può dirsi esente da responsabilità, da qualificarsi come responsabilità aquiliana, che sorge a seguito della violazione dei doveri imposti ex art. 2491 c.c..
Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 2394 c.c., che regola la responsabilità degli amministratori verso il ceto creditorio.
Alla luce delle due norme deve ritenersi che il liquidatore, come l’amministratore, risponde verso la società, i terzi ed i creditori nei limiti dei suoi poteri e doveri.
Da notare, in particolate, nell’ambito della fattispecie oggetto del presente studio, che egli ( socio – liquidatore) sicuramente paga bene se segue il corretto iter procedurale che impone la priorità dei crediti ipotecari.
Considerazioni queste che valgono per il socio unico in caso di alienazione del bene sociale con l’ integrale pagamento del creditore ipotecario e la parziale incapienza degli altri creditori.

PARTE TERZA
CONCLUSIONI
Ai fini della conclusione del negozio giuridico di vendita del bene, facente parte del patrimonio della s.r.l. estinta, in favore di un terzo, la legittimazione attiva spetta al socio unico, in qualità di unico successore della società, nonché – nel caso di specie- quale unico soggetto che interviene come socio unico liquidatore.
Ciò consegue dalla circostanza che:
1) ad alienare il bene non può essere l’amministratore dal momento che ai sensi dell’art. 2487-bis comma 3 gli amministratori cessano dalla carica all’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina del liquidatore;
2) la società risulta estinta e cancellata dal Registro delle Imprese competente.
La vendita fatta in favore del terzo è, dunque, un atto legittimo del socio / liquidatore che non contrasta con le finalità liquidatorie né con le relative funzioni di rappresentanza e di gestione, in quanto il ricavato della vendita viene esclusivamente utilizzato per il pagamento dei debiti societari e riparto dell’eventuale attivo (attivo che manca nel nostro caso).
Socio – Liquidatore
Va tuttavia precisato a tale riguardo che l’art. 2495 c.c. prevede che la responsabilità può essere imputata al socio liquidatore che – con colpa o dolo – abbia mal liquidato il patrimonio residuo della società, favorendo alcuni creditori a discapito di altri, depauperando il patrimonio senza provvedere al corretto pagamento dei debiti.
Recentemente la Cassazione è intervenuta sul punto chiarendo che la responsabilità illimitata del liquidatore (in questo caso il socio unico) verso il creditore pretermesso (anche parzialmente) sussiste se ed in quanto sia dimostrato che la gestione operata dallo stesso evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”.
Sul liquidatore (socio unico) grava, dunque, il dovere di svolgere una ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, destinato al pagamento dei debiti sociali, con onere a suo carico di dimostrare che l’azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile ad una condotta assunta in danno del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, in quanto sono fatte salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c..
Di fatti, nell’ambito del piano di riparto delle sopravvenienze passive il pagamento dei creditori ai sensi di una lettura coordinata degli artt. 2770, 2780, 2776 deve seguire il seguente ordine preferenziale:
a) crediti in prededuzione;
b) crediti fondiari;
c) crediti privilegiati con prelazione sugli immobili;
d) crediti ipotecari;
e) crediti privilegiati;
f) crediti chirografari.
Di conseguenza, nel caso di specie, si potrebbe argomentare che il socio liquidatore versando alla Banca il corrispettivo del prezzo della vendita del bene, ha “ben pagato” nei confronti della Banca che è titolare di un credito assistito da garanzia ipotecaria, che le conferisce priorità nella soddisfazione.
In ogni caso, la responsabilità del socio liquidatore può definirsi aquiliana , conseguente da fatto illecito e, dunque, genera una obbligazione non pecuniaria, ma di valore.

Successione del Socio
La responsabilità del socio per i debiti sociali consegue, come detto, ad un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro del socio nella posizione di debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione.
Preso atto delle citate differenze tra la successione in esame e la successione mortis causa (come innanzi evidenziate al numero 6 della parte seconda del presente studio), la problematica di maggior rilievo, che incide sulla questione de qua, sussiste nel verificare la responsabilità illimitata del socio unico successore o – viceversa- la limitazione della responsabilità rispetto esclusivamente alla parte attinente alla riscossione da parte del socio stesso di somme in sede di riparto delle sopravvenienze attive.
Su questo abbiamo orientamenti giurisprudenziali e dottrinari completamente difformi.
ORIENTAMENTO NON FAVOREVOLE
La Cassazione con le succitate sentenze a Sezioni Unite del 2013 nonché con una recente sentenza in materia Tributaria ha preso posizione al riguardo, rilevando come la limitazione di responsabilità all’ammontare delle somme riscosse non possa incidere in alcun modo sulla qualificazione successoria della fattispecie.
In questa ottica l’avere i soci percepito una qualche utilità all’esito della liquidazione configura non già un elemento imprescindibile per il verificarsi del fenomeno successorio, ma un elemento atto a qualificare l’ interesse creditorio.
ORIENTAMENTO FAVOREVOLE
Di contro, parte della giurisprudenza di legittimità successiva alle ricordate sentenze a Sezioni Unite aveva fatto assurgere tale circostanza (attribuzione di rivenienze attive ai soci) a presupposto della legittimazione passiva “ad causam” dei soci stessi: il creditore della società estinta avrebbe infatti potuto convenire in giudizio i soci solo se questi si fossero visti assegnata o distribuita una qualche attività a seguito della liquidazione.
Viepiù, di tale avviso è un’ulteriore sentenza della Cassazione che ha confermato che dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ancora, recentemente, una sentenza di merito statuisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione della stessa, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi ricevute in base al bilancio finale di liquidazione, e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

PARTE QUARTA
CONSIDERAZIONI FINALI
Stante la non unanimità delle pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità sul punto, può concludersi che vi è sicuramente legittimazione alla vendita da parte del socio – liquidatore con atto lecito ed idoneo allo scopo liquidatorio, ma se può escludersi totalmente una responsabilità del socio liquidatore per colpa, non altrettanto può dirsi in relazione alla responsabilità illimitata del socio- successore a titolo universale della società estinta nei confronti degli altri creditori sociali non soddisfatti o soddisfatti parzialmente.
IPOTESI OPERATIVE DI DEFINIZIONE RISOLUTIVA
Sarebbe, pertanto, opportuno transigere le ulteriori diverse pretese creditorie con un negozio giuridico che comporti la rinuncia ai crediti verso il corrispettivo di attribuzioni patrimoniali determinabili ( non determinate) nel quantum e certe nell’an.
Può ritenersi, infatti, preferibile per il socio – successore evitare la eventuale responsabilità personale illimitata in cui incorrerebbe nei confronti dei creditori insoddisfatti, laddove estinguesse esclusivamente il suo debito con il creditore ipotecario. Si consideri, a tal proposito, l’ipotesi di una prestazione traslativa di diritti reali su beni propri da farsi da parte del socio – successore nei confronti dei debitori, diversa quanto all’ oggetto dall’ originaria pretesa, ma idonea a soddisfare economicamente in via transattiva il debito (ipotesi di vendita di un terreno, con versamento del ricavato al creditore incapiente).
Va, infine, considerata l’opportunità di una auspicabile contestualità della conclusione delle obbligazioni pendenti, con reciproche concessioni e prestazioni e la chiusura e rinuncia definitiva a giudizi pendenti nonché ad ogni altra eventuale pretesa, onde eliminare ulteriori procedimenti giudiziari con i creditori incapienti (BETA SPA).
ATTO DI VENDITA IMMOBILE SOCIETA’ ESTINTA
Infine, quanto alla vendita del capannone industriale va precisato che essa può essere conclusa legittimamente da un Notaio rogante con atto che presenti la particolarità di subordinare il negozio giuridico alla estinzione della procedura esecutiva, che dovrà essere pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione con ordinanza, in cui viene imposto, altresì, al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e di tutte le formalità pregiudizievoli: di tutto ciò deve essere fatta espressa menzione nell’atto notarile .
L’atto deve prevedere altresì una delegazione di pagamento che consenta la devoluzione del prezzo, regolarmente tracciato, direttamente a favore dei creditori procedenti nei confronti della società col deposito prezzo presso il Notaio rogante ex art. 1 commi 63 e ss. della Legge 124/2017.
In tal modo:
a) la parte acquirente è garantita in quanto, laddove non si verificasse l’estinzione della procedura esecutiva, ha certezza di ottenere dal Notaio la restituzione immediata ed integrale di quanto corrisposto;
b) il creditore procedente e gli altri creditori inseriti nella procedura esecutiva (parzialmente incapienti) possono tranquillamente rinunciare alla procedura esecutiva stessa, con sicurezza di trovare la soddisfazione delle loro ragioni non appena la procedura sarà effettivamente estinta, essendo tenuto il Notaio, tempestivamente, a versare le somme costituite in deposito (deposito prezzo) a loro favore.
Sarebbe opportuno, al fine di stabilizzare l’atto di vendita, acquisire preventivamente una dichiarazione di intenti (che andrebbe allegata all’atto), da parte di tutti i creditori, nella quale gli stessi, preso atto del deposito prezzo presso il Notaio degli importi creditori a loro dovuti, si impegnino ad effettuare immediatamente la formale estinzione della procedura esecutiva davanti al Giudice dell’ Esecuzione.

Aversa, lì 22 gennaio 2021
In fede
Gennaro Fiordiliso
Angela Alba Perfetto

Notaio Gennaro Fiordiliso
Docente Scuola di Formazione Notarile

Studio Notarile:
Notaio Gennaro Fiordiliso
dott.ssa Angela Alba Perfetto
dott. Mirko Castaldo
dott. Nicola Alessandro Cecere
dott.ssa Jessica Mauro

ESPRESSIONE DI PARERE
richiesto dalla signora X

ANALISI,INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONI DI FATTISPECIE GIURIDICA COMPLESSA

ESPRESSIONE DI PARERE
su richiesta dei signori XX e X relativo alla disamina di una fattispecie giuridica complessa attinente la vendita di un immobile da parte di una S.r.l. con socio unico, cancellata dal Registro Imprese, finalizzata al pagamento transattivo di un creditore ipotecario con rinuncia contestuale alla procedura esecutiva, intervento di altri creditori (parzialmente soddisfatti), azzeramento dell’attivo societario, eventuale ulteriore responsabilità del socio unico / liquidatore nei confronti dei creditori incapienti.
Il presente studio si articola su:
– la disamina della situazione di fatto come da relazione dell’Avv. Y;
– l’inquadramento giuridico delle varie fattispecie in cui si articola l’intera operazione, alla luce dei più recenti e significativi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali;
– le conclusioni possibili, al fine di realizzare la migliore strategia operativa;
– gli eventuali dubbi interpretativi.

PARTE PRIMA
ANTEFATTO
Come da relazione redatta dall’Avvocato Y
PARTE SECONDA
INQUADRAMENTO
1) La società Unipersonale equiparata a tutti gli effetti alla società con pluralità di soci
2) Particolarità in fase di costituzione e gestione
3) Responsabilità limitata dei soci
4) La successione dei soci a seguito della estinzione della società. Sue particolarità rispetto alla successione mortis causa
5) Limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci in caso di estinzione, in proporzione rispetto al ricavo degli utili
6) Responsabilità del Liquidatore nella formazione del piano di riparto
PARTE TERZA
CONCLUSIONI
a) Vendita del bene immobile: chi si costituisce nell’atto di vendita per conto della Società: il socio unico, l’amministratore, il liquidatore
b) Conseguenze dell’attribuzione dell’intero ricavato della vendita a beneficio di un solo creditore (rectius con esclusione di alcuni creditori)
PARTE QUARTA
CONSIDERAZIONI FINALI

PARTE PRIMA
ANTEFATTO
Innanzi al Tribunale di (OMISSIS) pende procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG (OMISSIS)– G.U. dott.ssa (OMISSIS), promossa da Banca Beta nei confronti della società ALFA SRL in liquidazione (p.iva OMISSIS) il cui unico socio e liquidatore è la sig.ra X nonché di quest’ ultima, anch’essa debitrice esecutata in proprio, avente ad oggetto l’espropriazione dei seguenti immobili:
– (di proprietà della ALFA SRL)
1) piena proprietà di un fabbricato destinato ad Attività industriale sito in ..(OMISSIS)
– (di proprietà X)
2) piena proprietà del terreno in agro di (OMISSIS)
3) piena proprietà di terreno con fabbricato rurale in agro di (OMISSIS)
4) piena proprietà di terreno con soprastante locale in (OMISSIS)
5) piena proprietà del terreno in agro di (OMISSIS)
Nella incoata procedura esecutiva immobiliare i creditori procedenti e intervenuti sono i seguenti:
a) Banca Beta (procedente) per un credito vantato nei confronti della ALFA SRL nonché dei fideiussori X e XX di euro xxx, oltre ad interessi e spese, rinveniente da mutuo ipotecario, con ulteriore intervento per il credito ipotecario di circa euro xx , euro xxx rinveniente da saldo passivo del conto corrente n. 38.85, aperto con contratto del xxxx nonché altro mutuo personale erogato alla sig.ra X con garanzia ipotecaria sull’immobile sub n. 3) per circa xxxxx euro;
b)GAMMA spa – (creditore intervenuto) per un credito vantato nei soli confronti della ALFA SRL in liquidazione di circa euro 450.000,oo
c)Fono DELTA spa (creditore intervenuto) per un credito vantato nei confronti della ALFA SRL di circa euro 14.008,oo per sorte capitale, oltre spese per il procedimento monitorio e giudizio contenzioso per ulteriori euro 6.000,oo circa.
Si precisa che i creditori sub b) e c) sono chirografari.
Nell’ambito della procedura esecutiva sono stati già venduti i beni indicati sub 2) e 4) , mentre per quelli indicati sub 1), 3) e 5) è fissata asta giudiziale per il giorno (OMISSIS) rispettivamente al prezzo base di euro 1.120.290,oo, di euro 64.100,oo e di euro 38.930,oo.
Nelle more, si è presentata l’opportunità di pervenire alla estinzione, in tempi stretti, della procedura esecutiva con contestuale alienazione dell’ immobile sub 1), sulla base delle seguenti ipotesi di definizione transattiva:
a) Banca Beta euro 750.000,oo a fronte della rinuncia alla procedura medesima e liberatoria per i sigg.ri X e XX sia in proprio (la sola sig.ra X) che come fideiussori;
b) Gamma SPA euro 25.000,oo a fronte della sola rinuncia alla procedura esecutiva, con la precisazione che detta somma verrà trattenuta a titolo di acconto, fatta salva l’intrapresa di eventuali azioni esecutive nei confronti di ALFA SRL (o chi per essa);
c) Delta SPA euro 6.000,oo a stralcio e transazione con rinuncia alla procedura esecutiva.

PARTE SECONDA
INQUADRAMENTO
1) LA S.R.L. UNIPERSONALE: PARIFICAZIONE ALLA S.R.L. PLURIPERSONALE
Allorquando l’intera partecipazione sociale sia detenuta da un unico soggetto, il tipo sociale della società a responsabilità limitata si definisce unipersonale.
La ratio di tale species del più ampio genus della società a responsabilità limitata va rinvenuta nella circostanza che vuole essere consentito anche agli operatori commerciali individuali di esercitare attività di impresa, godendo dei benefici della responsabilità limitata .
La s.r.l. unipersonale è -di fatto- soggetto giuridico, dotato di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta , al pari della s.r.l. pluripersonale, con la limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci ai rispettivi obblighi assunti in sede di sottoscrizione e ai rispettivi conferimenti.
2) LE PECULIARITA’ IN FASE DI COSTITUZIONE E GESTIONE
In ambito di s.r.l. unipersonale il codice civile detta una disciplina derogatoria rispetto al tipo standard di società a responsabilità limitata quanto ai conferimenti, alla pubblicità, alla responsabilità per le obbligazioni sociali e ai rapporti tra società e socio.
Sia in sede di costituzione (art. 2464 co. 4 c.c.) che in sede di aumento di capitale (art. 2481-bis co. 5 c.c.) sottoscritto dall’ unico socio, deve essere versato l’intero importo del capitale sottoscritto.
Laddove la assenza di pluralità di soci non sia genetica, ma intervenga durante la vita della società, va rispettata la medesima regola suddescritta entro il termine di novanta giorni(art. 2464 ult. Co. C.c.).
Quanto alla pubblicità, la sussistenza del requisito della unipersonalità o della pluripersonalità deve essere portata a conoscenza dei terzi da parte degli amministratori con deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione contenente le generalità del socio o dei soci entro trenta giorni dall’ avvenuta variazione della compagine sociale (art. 2470 commi 4,5,6,7, c.c.). Inoltre negli atti e nella corrispondenza della società va indicata la presenza di un solo socio ex art. 2250 co. 4 c.c..
3) RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI
Laddove la società si trovi in stato di insolvenza, e cioè di oggettiva insufficienza di far fronte al pagamento dei debiti con il patrimonio sociale, il socio risponde illimitatamente solamente per le obbligazioni che sono sorte nel periodo in cui la quota è appartenuta unicamente a lui;
a) se non ha effettuato i conferimenti nei modi e termini suddetti;
b) o se non è stata effettuata regolare pubblicità .
Infine, ex art. 2478 comma 3 c.c., i contratti della società con l’ unico socio ovvero le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato dall’art. 2478 comma 1 numero 3 o da atto scritto, avente data certa anteriore al pignoramento.
4) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società a responsabilità limitata unipersonale entra – come ogni altra società di capitali- in fase di liquidazione, al termine della quale vi sarà lo scioglimento della società, con iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori con cui ne accertano la causa ovvero la relativa delibera .
Il procedimento di liquidazione è inderogabile, anche se manchino debiti o attività aziendali da liquidare .
Ex art. 2485 c.c. gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi della causa di scioglimento (con conseguente loro responsabilità personale e solidale), convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c.
Pendente la fase di liquidazione, il funzionamento della società subisce una decisa mutazione.
Con la nomina dei liquidatori e con la relativa iscrizione della delibera di nomina nel Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica ex art. 2487-bis comma 3 c.c.. I liquidatori hanno determinati obblighi, tra i quali quello di redigere il bilancio cd. Intermedio di liquidazione e presentarlo con scadenze precise.
5) ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ E SUCCESSIONE DEL SOCIO
La riforma del diritto societario ha risolto l’annosa questione relativa alla estinzione della società, chiarendo che questa avviene con la pubblicità presso Il Registro delle Imprese di tale circostanza , con funzione costitutiva della fattispecie.
L’articolo 2495 c.c. sancisce che le sopravvenienze passive gravano a carico dei soci con una responsabilità proporzionale e limitata alla quota di liquidazione effettivamente ricevuta in sede di liquidazione.
Ciò consente al socio di non subire un esborso superiore di quanto avrebbe sostenuto se la società fosse ancora attiva e ai creditori di non vedere frustrate le proprie ragioni di credito.
Si rinviene nella fattispecie in esame una successione dei soci alla società avente ad oggetto il bene omesso nella liquidazione o comunque non assegnato . Per effetto di tale successione i soci si troveranno in uno status di comunione sul bene, essendo i soci stessi – rectius nel caso di società unipersonale il socio stesso- gli unici legittimati a disporne, e non già il liquidatore.
La Cassazione ha ribadito che il titolo in base al quale i soci sono chiamati a rispondere per debiti nei confronti dei creditori insoddisfatti è un titolo successorio (vedi infra).
Si discute da ultimo se, al fine di rispettare il principio generale delle continuità delle trascrizioni, occorra dare adeguata pubblicità al fenomeno suesposto, con trascrizione a carico della società ed a favore dei soci (del socio) a seguito di un atto ricognitivo stipulato dagli ex soci (o dall’ ex socio).
6) DIFFERENZE CON LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
E’ di tutta evidenza che nel caso de quo l’assimilazione al fenomeno successorio (mortis causa) è da intendersi in senso meramente descrittivo e non strutturale.
Ciò per la considerazione che:
1) Il debito della società non diventa debito proprio del socio;
2) Non si applicano gli artt. 754 e 752 c.c., che stabiliscono particolari regole di divisone del debito;
3) È una successione beneficiata ex lege, ma non nel senso previsto ex artt. 484 e ss. c.c;
4) Non vi può essere successione senza l’espresso consenso del soggetto che si assume il debito.

7) RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE
Il liquidatore sicuramente non può considerarsi un successore nel senso suddetto.
Ciononostante egli non può dirsi esente da responsabilità, da qualificarsi come responsabilità aquiliana, che sorge a seguito della violazione dei doveri imposti ex art. 2491 c.c..
Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 2394 c.c., che regola la responsabilità degli amministratori verso il ceto creditorio.
Alla luce delle due norme deve ritenersi che il liquidatore, come l’amministratore, risponde verso la società, i terzi ed i creditori nei limiti dei suoi poteri e doveri.
Da notare, in particolate, nell’ambito della fattispecie oggetto del presente studio, che egli ( socio – liquidatore) sicuramente paga bene se segue il corretto iter procedurale che impone la priorità dei crediti ipotecari.
Considerazioni queste che valgono per il socio unico in caso di alienazione del bene sociale con l’ integrale pagamento del creditore ipotecario e la parziale incapienza degli altri creditori.

PARTE TERZA
CONCLUSIONI
Ai fini della conclusione del negozio giuridico di vendita del bene, facente parte del patrimonio della s.r.l. estinta, in favore di un terzo, la legittimazione attiva spetta al socio unico, in qualità di unico successore della società, nonché – nel caso di specie- quale unico soggetto che interviene come socio unico liquidatore.
Ciò consegue dalla circostanza che:
1) ad alienare il bene non può essere l’amministratore dal momento che ai sensi dell’art. 2487-bis comma 3 gli amministratori cessano dalla carica all’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina del liquidatore;
2) la società risulta estinta e cancellata dal Registro delle Imprese competente.
La vendita fatta in favore del terzo è, dunque, un atto legittimo del socio / liquidatore che non contrasta con le finalità liquidatorie né con le relative funzioni di rappresentanza e di gestione, in quanto il ricavato della vendita viene esclusivamente utilizzato per il pagamento dei debiti societari e riparto dell’eventuale attivo (attivo che manca nel nostro caso).
Socio – Liquidatore
Va tuttavia precisato a tale riguardo che l’art. 2495 c.c. prevede che la responsabilità può essere imputata al socio liquidatore che – con colpa o dolo – abbia mal liquidato il patrimonio residuo della società, favorendo alcuni creditori a discapito di altri, depauperando il patrimonio senza provvedere al corretto pagamento dei debiti.
Recentemente la Cassazione è intervenuta sul punto chiarendo che la responsabilità illimitata del liquidatore (in questo caso il socio unico) verso il creditore pretermesso (anche parzialmente) sussiste se ed in quanto sia dimostrato che la gestione operata dallo stesso evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”.
Sul liquidatore (socio unico) grava, dunque, il dovere di svolgere una ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, destinato al pagamento dei debiti sociali, con onere a suo carico di dimostrare che l’azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile ad una condotta assunta in danno del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, in quanto sono fatte salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c..
Di fatti, nell’ambito del piano di riparto delle sopravvenienze passive il pagamento dei creditori ai sensi di una lettura coordinata degli artt. 2770, 2780, 2776 deve seguire il seguente ordine preferenziale:
a) crediti in prededuzione;
b) crediti fondiari;
c) crediti privilegiati con prelazione sugli immobili;
d) crediti ipotecari;
e) crediti privilegiati;
f) crediti chirografari.
Di conseguenza, nel caso di specie, si potrebbe argomentare che il socio liquidatore versando alla Banca il corrispettivo del prezzo della vendita del bene, ha “ben pagato” nei confronti della Banca che è titolare di un credito assistito da garanzia ipotecaria, che le conferisce priorità nella soddisfazione.
In ogni caso, la responsabilità del socio liquidatore può definirsi aquiliana , conseguente da fatto illecito e, dunque, genera una obbligazione non pecuniaria, ma di valore.

Successione del Socio
La responsabilità del socio per i debiti sociali consegue, come detto, ad un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro del socio nella posizione di debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione.
Preso atto delle citate differenze tra la successione in esame e la successione mortis causa (come innanzi evidenziate al numero 6 della parte seconda del presente studio), la problematica di maggior rilievo, che incide sulla questione de qua, sussiste nel verificare la responsabilità illimitata del socio unico successore o – viceversa- la limitazione della responsabilità rispetto esclusivamente alla parte attinente alla riscossione da parte del socio stesso di somme in sede di riparto delle sopravvenienze attive.
Su questo abbiamo orientamenti giurisprudenziali e dottrinari completamente difformi.
ORIENTAMENTO NON FAVOREVOLE
La Cassazione con le succitate sentenze a Sezioni Unite del 2013 nonché con una recente sentenza in materia Tributaria ha preso posizione al riguardo, rilevando come la limitazione di responsabilità all’ammontare delle somme riscosse non possa incidere in alcun modo sulla qualificazione successoria della fattispecie.
In questa ottica l’avere i soci percepito una qualche utilità all’esito della liquidazione configura non già un elemento imprescindibile per il verificarsi del fenomeno successorio, ma un elemento atto a qualificare l’ interesse creditorio.
ORIENTAMENTO FAVOREVOLE
Di contro, parte della giurisprudenza di legittimità successiva alle ricordate sentenze a Sezioni Unite aveva fatto assurgere tale circostanza (attribuzione di rivenienze attive ai soci) a presupposto della legittimazione passiva “ad causam” dei soci stessi: il creditore della società estinta avrebbe infatti potuto convenire in giudizio i soci solo se questi si fossero visti assegnata o distribuita una qualche attività a seguito della liquidazione.
Viepiù, di tale avviso è un’ulteriore sentenza della Cassazione che ha confermato che dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ancora, recentemente, una sentenza di merito statuisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione della stessa, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi ricevute in base al bilancio finale di liquidazione, e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

PARTE QUARTA
CONSIDERAZIONI FINALI
Stante la non unanimità delle pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità sul punto, può concludersi che vi è sicuramente legittimazione alla vendita da parte del socio – liquidatore con atto lecito ed idoneo allo scopo liquidatorio, ma se può escludersi totalmente una responsabilità del socio liquidatore per colpa, non altrettanto può dirsi in relazione alla responsabilità illimitata del socio- successore a titolo universale della società estinta nei confronti degli altri creditori sociali non soddisfatti o soddisfatti parzialmente.
IPOTESI OPERATIVE DI DEFINIZIONE RISOLUTIVA
Sarebbe, pertanto, opportuno transigere le ulteriori diverse pretese creditorie con un negozio giuridico che comporti la rinuncia ai crediti verso il corrispettivo di attribuzioni patrimoniali determinabili ( non determinate) nel quantum e certe nell’an.
Può ritenersi, infatti, preferibile per il socio – successore evitare la eventuale responsabilità personale illimitata in cui incorrerebbe nei confronti dei creditori insoddisfatti, laddove estinguesse esclusivamente il suo debito con il creditore ipotecario. Si consideri, a tal proposito, l’ipotesi di una prestazione traslativa di diritti reali su beni propri da farsi da parte del socio – successore nei confronti dei debitori, diversa quanto all’ oggetto dall’ originaria pretesa, ma idonea a soddisfare economicamente in via transattiva il debito (ipotesi di vendita di un terreno, con versamento del ricavato al creditore incapiente).
Va, infine, considerata l’opportunità di una auspicabile contestualità della conclusione delle obbligazioni pendenti, con reciproche concessioni e prestazioni e la chiusura e rinuncia definitiva a giudizi pendenti nonché ad ogni altra eventuale pretesa, onde eliminare ulteriori procedimenti giudiziari con i creditori incapienti (BETA SPA).
ATTO DI VENDITA IMMOBILE SOCIETA’ ESTINTA
Infine, quanto alla vendita del capannone industriale va precisato che essa può essere conclusa legittimamente da un Notaio rogante con atto che presenti la particolarità di subordinare il negozio giuridico alla estinzione della procedura esecutiva, che dovrà essere pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione con ordinanza, in cui viene imposto, altresì, al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e di tutte le formalità pregiudizievoli: di tutto ciò deve essere fatta espressa menzione nell’atto notarile .
L’atto deve prevedere altresì una delegazione di pagamento che consenta la devoluzione del prezzo, regolarmente tracciato, direttamente a favore dei creditori procedenti nei confronti della società col deposito prezzo presso il Notaio rogante ex art. 1 commi 63 e ss. della Legge 124/2017.
In tal modo:
a) la parte acquirente è garantita in quanto, laddove non si verificasse l’estinzione della procedura esecutiva, ha certezza di ottenere dal Notaio la restituzione immediata ed integrale di quanto corrisposto;
b) il creditore procedente e gli altri creditori inseriti nella procedura esecutiva (parzialmente incapienti) possono tranquillamente rinunciare alla procedura esecutiva stessa, con sicurezza di trovare la soddisfazione delle loro ragioni non appena la procedura sarà effettivamente estinta, essendo tenuto il Notaio, tempestivamente, a versare le somme costituite in deposito (deposito prezzo) a loro favore.
Sarebbe opportuno, al fine di stabilizzare l’atto di vendita, acquisire preventivamente una dichiarazione di intenti (che andrebbe allegata all’atto), da parte di tutti i creditori, nella quale gli stessi, preso atto del deposito prezzo presso il Notaio degli importi creditori a loro dovuti, si impegnino ad effettuare immediatamente la formale estinzione della procedura esecutiva davanti al Giudice dell’ Esecuzione.

Aversa, lì 22 gennaio 2021
In fede
Gennaro Fiordiliso
Angela Alba Perfetto